Art. 9.
                          Norme particolari
 
   1.  Nel  territorio  della  riserva  naturale  parziale "Selva del
Lamone" e' consentito:
     a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo  di  ricerca
scientifica  e  sulla  base  di  un  piano  organico, funzionale alle
finalita' della riserva, nei modi e  da  parte  degli  enti  previsti
dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
     b)  reintrodurre  specie  animali  selvatiche autoctone, a scopo
sperimentale, secondo un piano organico  redatto  dall'ente  gestore,
sentito  il  comitato  tecnico-scientifico  e l'assessorato regionale
all'ambiente; ferme restando le disposizioni statali e  regionali  in
materia;
     c)   effettuare  la  raccolta  e  l'utilizzazione  delle  specie
vegetali  spontanee  con  le  modalita'  che  verranno  indicate  dal
regolamento  di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e
regionali in materia;
     d)  esercitare  le attivita' silvicolturali secondo le modalita'
previste nei precedenti articoli;
     e) svolgere attivita' di turismo sociale;
     f) effettuare interventi di rimboschimento con specie autoctone.