Art. 9. Norme particolari 1. Nel territorio della riserva naturale parziale "Selva del Lamone" e' consentito: a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano organico, funzionale alle finalita' della riserva, nei modi e da parte degli enti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157; b) reintrodurre specie animali selvatiche autoctone, a scopo sperimentale, secondo un piano organico redatto dall'ente gestore, sentito il comitato tecnico-scientifico e l'assessorato regionale all'ambiente; ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia; c) effettuare la raccolta e l'utilizzazione delle specie vegetali spontanee con le modalita' che verranno indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia; d) esercitare le attivita' silvicolturali secondo le modalita' previste nei precedenti articoli; e) svolgere attivita' di turismo sociale; f) effettuare interventi di rimboschimento con specie autoctone.