Art. 10.
                          P e r s o n a l e
 
   1. Le RSA devono essere in possesso del seguente personale:
     a)  medico  specialista  in  rapporto  alla verificata tipologia
dell'utenza (geriatra, psichiatra, fisiatra o altro specialista), con
presenza di almeno quattro  ore  giornaliere  e  con  responsabilita'
dell'assistenza  sanitaria  e  delle  condizioni  psico-fisiche degli
ospiti;
     b) infermiere con diploma conseguito presso una scuola diretta a
fini  speciali  per  la  dirigenza  infermieristica  o,  in  mancanza
caposala  o  assistente  sanitario visitatore, con la responsabilita'
della direzione organizzativa ed alberghiera;
     c) infermieri professionali in numero variabile, in relazione al
livello  assistenziale della RSA o del nucleo, assicurando, comunque,
la presenza di un infermiere per ciascun turno di servizio;
     d)  terapisti  della  riabilitazione  in  numero  variabile,  in
relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo;
     e)  operatori  tecnici  dell'assistenza  o,  in mancanza, figure
similari, in numero variabile, in relazione al livello  assistenziale
della RSA o del nucleo;
     f)   terapisti   occupazionali   o,   in   mancanza,   educatori
professionali di comunita', in  numero  variabile,  in  relazione  al
livello assistenziale della RSA o del nucleo;
     g) dietista.
  2.  Nelle  RSA  devono  essere assicurate, altresi', prestazioni da
parte di psicologi  ed  assistenti  sociali  per  un  numero  di  ore
settimanali  correlato  alle  esigenze  degli  ospiti  e  al  livello
assistenziale della RSA. Ad uno degli assistenti sociali e'  affidato
anche  il  coordinamento  delle  attivita'  indicate  alla lettera m)
dell'articolo  6   che   concorrono   all'attuazione   dei   progetti
terapeutici.   Detto  personale,  per  le  RSA  pubbliche  e  private
convenzionate, e' messo a disposizione  dai  comuni  o  dalla  unita'
sanitaria locale competente per territorio, che utilizza, a tal fine,
il personale operante presso i competenti servizi.
   3. Le RSA devono essere dotate di personale amministrativo nonche'
di  personale  da  adibire  ai servizi generali in rapporto al numero
degli ospiti e al sistema organizzativo  della  struttura  anche  con
riferimento a quanto previsto all'articolo 5, comma 6.
   4. La dotazione organica minima delle RSA, in relazione al livello
assistenziale  da  garantire agli ospiti, in rapporto al grado di non
autosufficienza e alla gravita' della patologia,  e'  indicata  nella
tabella   A   allegata  al  presente  regolamento  che  ne  fa  parte
integrante. In relazione alla specifica connotazione  della  RSA,  il
personale  indicato al precedente comma 1, lettere c), d), e), ed f),
fermo restando il numero minimo complessivo indicato  nella  predetta
tabella  A,  puo'  essere  articolato  diversamente  tra  le  diverse
professionalita', in rapporto alle esigenze prevalenti degli ospiti.