Art. 10. P e r s o n a l e 1. Le RSA devono essere in possesso del seguente personale: a) medico specialista in rapporto alla verificata tipologia dell'utenza (geriatra, psichiatra, fisiatra o altro specialista), con presenza di almeno quattro ore giornaliere e con responsabilita' dell'assistenza sanitaria e delle condizioni psico-fisiche degli ospiti; b) infermiere con diploma conseguito presso una scuola diretta a fini speciali per la dirigenza infermieristica o, in mancanza caposala o assistente sanitario visitatore, con la responsabilita' della direzione organizzativa ed alberghiera; c) infermieri professionali in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo, assicurando, comunque, la presenza di un infermiere per ciascun turno di servizio; d) terapisti della riabilitazione in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo; e) operatori tecnici dell'assistenza o, in mancanza, figure similari, in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo; f) terapisti occupazionali o, in mancanza, educatori professionali di comunita', in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo; g) dietista. 2. Nelle RSA devono essere assicurate, altresi', prestazioni da parte di psicologi ed assistenti sociali per un numero di ore settimanali correlato alle esigenze degli ospiti e al livello assistenziale della RSA. Ad uno degli assistenti sociali e' affidato anche il coordinamento delle attivita' indicate alla lettera m) dell'articolo 6 che concorrono all'attuazione dei progetti terapeutici. Detto personale, per le RSA pubbliche e private convenzionate, e' messo a disposizione dai comuni o dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, che utilizza, a tal fine, il personale operante presso i competenti servizi. 3. Le RSA devono essere dotate di personale amministrativo nonche' di personale da adibire ai servizi generali in rapporto al numero degli ospiti e al sistema organizzativo della struttura anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5, comma 6. 4. La dotazione organica minima delle RSA, in relazione al livello assistenziale da garantire agli ospiti, in rapporto al grado di non autosufficienza e alla gravita' della patologia, e' indicata nella tabella A allegata al presente regolamento che ne fa parte integrante. In relazione alla specifica connotazione della RSA, il personale indicato al precedente comma 1, lettere c), d), e), ed f), fermo restando il numero minimo complessivo indicato nella predetta tabella A, puo' essere articolato diversamente tra le diverse professionalita', in rapporto alle esigenze prevalenti degli ospiti.