Art. 11.
                         Regolamento interno
 
   1. Il  regolamento  interno  della  RSA  deve  contenere  norme  a
salvaguardia   dei   principi  organizzativi  e  funzionali  previsti
dall'articolo 4 e indicare fra l'altro:
     a)  la  dotazione  complessiva   di   personale,   le   relative
attribuzioni,  i  compiti  e le responsabilita' di ciascuna categoria
nonche' l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i
turni di attivita', in conformita' a quanto previsto nei contratti  e
negli accordi collettivi di lavoro e nel presente regolamento;
     b)  la  tipologia  dei  soggetti  a  favore  dei quali e' svolta
l'attivita' nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2 e
all'articolo 5, commi 1 e 2;
     c) le norme igienico-sanitarie;
     d) le finalita' e i metodi riabilitativi;
     e) l'organizzazione della vita all'interno della struttura,  con
particolare  riguardo  agli  orari  dei  pasti  e  alle modalita' dei
rapporti con la famiglia, gli amici e gli aderenti alle  associazioni
di volontariato;
     f) l'indicazione delle prestazioni a pagamento e l'importo delle
relative tariffe;
     g)  le  modalita'  per la raccolta, l'esame e la valutazione dei
segnali di disservizio, delle osservazioni, delle opposizioni,  delle
denunce  nonche'  dei  reclami  da  parte  degli  ospiti,  delle loro
famiglie e delle organizzazioni rappresentative degli utenti e  delle
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.
   2.  Il  regolamento interno deve prevedere le modalita' di accesso
da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal servizio sanitario
regionale.
   3. Il regolamento interno  deve  essere  esposto  al  pubblico  in
maniera  visibile.  Copia  del regolamento stesso deve essere fornita
agli ospiti all'atto della loro accoglienza.
   4. Il  regolamento  interno  e'  predisposto  seconda  linee-guida
all'uopo elaborate dall'assessorato regionale alla sanita'.