Art. 11. Regolamento interno 1. Il regolamento interno della RSA deve contenere norme a salvaguardia dei principi organizzativi e funzionali previsti dall'articolo 4 e indicare fra l'altro: a) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilita' di ciascuna categoria nonche' l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di attivita', in conformita' a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi di lavoro e nel presente regolamento; b) la tipologia dei soggetti a favore dei quali e' svolta l'attivita' nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 5, commi 1 e 2; c) le norme igienico-sanitarie; d) le finalita' e i metodi riabilitativi; e) l'organizzazione della vita all'interno della struttura, con particolare riguardo agli orari dei pasti e alle modalita' dei rapporti con la famiglia, gli amici e gli aderenti alle associazioni di volontariato; f) l'indicazione delle prestazioni a pagamento e l'importo delle relative tariffe; g) le modalita' per la raccolta, l'esame e la valutazione dei segnali di disservizio, delle osservazioni, delle opposizioni, delle denunce nonche' dei reclami da parte degli ospiti, delle loro famiglie e delle organizzazioni rappresentative degli utenti e delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini. 2. Il regolamento interno deve prevedere le modalita' di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale. 3. Il regolamento interno deve essere esposto al pubblico in maniera visibile. Copia del regolamento stesso deve essere fornita agli ospiti all'atto della loro accoglienza. 4. Il regolamento interno e' predisposto seconda linee-guida all'uopo elaborate dall'assessorato regionale alla sanita'.