Art. 12. Strumenti operativi 1. E' obbligatoria, per ogni assistito, la compilazione della cartella personale, da cui risultino le generalita' complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli eventuali esami di laboratorio e specialistici, il programma terapeutico, comprensivo degli aspetti riabilitativi, gli esiti e i postumi, nonche' le eventuali interruzioni di trattamento o ricovero. Nella cartella personale devono essere, altresi', annotate le condizioni economico-familiari e sociali dell'ospite. Della cartella personale fa parte integrante il giudizio espresso dall'unita' valutativa ai fini dell'accoglienza. 2. Le cartelle personali, firmate e conservate dal medico di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 nonche' firmate dall'operatore di cui alla lettera b) del comma stesso, devono portare un numero progressivo. Nella cartella personale devono essere riportati gli aggiornamenti periodici, le valutazioni e osservazioni degli operatori che concorrono all'attuazione del progetto terapeutico nonche' l'eventuale indicazione dei soggetti titolari della tutela o curatela dell'ospite. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle personali, a richiesta, devono essere esibite, all'ospite, a persona da lui espressamente delegata, ai soggetti titolari della tutela e curatela nonche' ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza. 3. Le cartelle personali devono essere conservate per almeno dieci anni. In caso di cessazione dell'attivita' delle RSA, le cartelle personali devono essere depositate presso il servizio medico-legale della unita' sanitaria locale territorialmente competente. 4. Ogni RSA deve disporre di appositi registri o di altri mezzi di rilevazione concordati con la unita' sanitaria locale ove riportare le interruzioni, anche temporanee, di trattamento o di ospitalita' presso la RSA. Tali registri devono essere tenuti aggiornati dal personale amministrativo e resi disponibili per i controlli da parte degli organi di vigilanza. 5. Per ciascun nucleo di ospiti deve essere redatto, a cura degli operatori addetti alle attivita' indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera m), sotto la vigilanza del coordinatore di cui all'articolo 10, comma 2, un diario mensile delle attivita' collettive e di socializzazione svolte dagli ospiti e dei risultati raggiunti sul piano della autonomia funzionale e sociale dagli ospiti stessi. 6. Le RSA sono tenute a fornire, a richiesta dell'assessorato regionale della sanita', ogni altra documentazione ritenuta necessaria, in particolare, al fine della valutazione della qualita' dei servizi.