Art. 12.
                         Strumenti operativi
 
   1.  E'  obbligatoria,  per  ogni  assistito, la compilazione della
cartella personale, da cui  risultino  le  generalita'  complete,  la
diagnosi  di  entrata,  l'anamnesi  familiare  e  personale,  l'esame
obiettivo, gli eventuali esami di  laboratorio  e  specialistici,  il
programma  terapeutico,  comprensivo degli aspetti riabilitativi, gli
esiti e i postumi, nonche' le eventuali interruzioni di trattamento o
ricovero. Nella cartella personale devono essere, altresi',  annotate
le   condizioni  economico-familiari  e  sociali  dell'ospite.  Della
cartella  personale  fa  parte  integrante   il   giudizio   espresso
dall'unita' valutativa ai fini dell'accoglienza.
   2.  Le  cartelle personali, firmate e conservate dal medico di cui
alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  10  nonche'  firmate
dall'operatore  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma stesso, devono
portare un numero progressivo. Nella cartella personale devono essere
riportati gli aggiornamenti periodici, le valutazioni e  osservazioni
degli   operatori   che   concorrono   all'attuazione   del  progetto
terapeutico nonche' l'eventuale  indicazione  dei  soggetti  titolari
della  tutela  o  curatela  dell'ospite.  Fatta salva la legislazione
vigente in materia di segreto professionale, le cartelle personali, a
richiesta, devono  essere  esibite,  all'ospite,  a  persona  da  lui
espressamente  delegata, ai soggetti titolari della tutela e curatela
nonche' ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.
   3. Le cartelle personali devono essere conservate per almeno dieci
anni. In caso di cessazione dell'attivita'  delle  RSA,  le  cartelle
personali  devono  essere depositate presso il servizio medico-legale
della unita' sanitaria locale territorialmente competente.
   4. Ogni RSA deve disporre di appositi registri o di altri mezzi di
rilevazione concordati con la unita' sanitaria locale  ove  riportare
le  interruzioni,  anche  temporanee, di trattamento o di ospitalita'
presso la RSA. Tali registri  devono  essere  tenuti  aggiornati  dal
personale  amministrativo e resi disponibili per i controlli da parte
degli organi di vigilanza.
   5.  Per ciascun nucleo di ospiti deve essere redatto, a cura degli
operatori addetti alle attivita' indicate dall'articolo 6,  comma  1,
lettera  m),  sotto la vigilanza del coordinatore di cui all'articolo
10, comma 2, un  diario  mensile  delle  attivita'  collettive  e  di
socializzazione  svolte  dagli  ospiti  e dei risultati raggiunti sul
piano della autonomia funzionale e sociale dagli ospiti stessi.
   6. Le RSA sono tenute  a  fornire,  a  richiesta  dell'assessorato
regionale   della   sanita',   ogni   altra  documentazione  ritenuta
necessaria, in particolare, al fine della valutazione della  qualita'
dei servizi.