Art. 13. Modalita' di accesso e dimissioni 1. La proposta di accesso alle RSA pubbliche e private convenzionate e' effettuata dal medico di medicina generale, dai servizi territoriali dell'unita' sanitaria locale ovvero, in caso di dimissione dall'ospedale, dal primario della divisione ospedaliera e dai servizi territoriali comunali, nel rispetto della volonta' del paziente, ovvero in caso di incapacita' di intendere e di volere da chi esercita la tutela o la curatela. 2. L'accesso e le dimissioni dalle RSA pubbliche e private convenzionate sono disposti dall'unita' valutativa di cui all'articolo 14, previa valutazione multidimensionale del caso, dalla quale devono emergere, come fattori determinanti della scelta, il grado di non autosufficienza e l'impossibilita', anche temporanea, dell'utente ad usufruire di altre forme di assistenza, quali l'assistenza domiciliare o in strutture semiresidenziali, che ne consentano la permanenza al proprio domicilio. 3. Gli ospiti delle RSA possono essere dimessi anche in via temporanea per ricovero in altra struttura sanitaria, per rientro in famiglia ovvero per altri motivi, con diritto di riammissione alla data programmata, fermo restando quanto previsto agli articoli 24 comma 5, lettera f) e 25 per quanto riguarda la diaria spettante alla RSA nel periodo di assenza dell'ospite.