Art. 13.
                  Modalita' di accesso e dimissioni
 
   1.   La   proposta   di  accesso  alle  RSA  pubbliche  e  private
convenzionate e' effettuata dal  medico  di  medicina  generale,  dai
servizi  territoriali dell'unita' sanitaria locale ovvero, in caso di
dimissione dall'ospedale, dal primario della divisione ospedaliera  e
dai  servizi  territoriali  comunali, nel rispetto della volonta' del
paziente, ovvero in caso di incapacita' di intendere e di  volere  da
chi esercita la tutela o la curatela.
   2.  L'accesso  e  le  dimissioni  dalle  RSA  pubbliche  e private
convenzionate   sono   disposti   dall'unita'   valutativa   di   cui
all'articolo 14, previa valutazione multidimensionale del caso, dalla
quale  devono  emergere,  come  fattori determinanti della scelta, il
grado di non autosufficienza e  l'impossibilita',  anche  temporanea,
dell'utente   ad  usufruire  di  altre  forme  di  assistenza,  quali
l'assistenza domiciliare o  in  strutture  semiresidenziali,  che  ne
consentano la permanenza al proprio domicilio.
   3.  Gli  ospiti  delle  RSA  possono  essere  dimessi anche in via
temporanea per ricovero in altra struttura sanitaria, per rientro  in
famiglia  ovvero  per  altri motivi, con diritto di riammissione alla
data programmata, fermo restando quanto  previsto  agli  articoli  24
comma 5, lettera f) e 25 per quanto riguarda la diaria spettante alla
RSA nel periodo di assenza dell'ospite.