Art. 14.
                   Unita' valutativa territoriale
 
   1. Presso ciascuna unita' sanitaria locale e' istituita almeno una
unita' valutativa territoriale.
   2.  L'unita'  valutativa  territoriale e' costituita da una equipe
multidisciplinare,  composta  da  un   medico,   da   un   infermiere
professionale,  da  un assistente sociale, ove possibile, dei servizi
comunali o, in mancanza, da un funzionario addetto ai servizi sociali
del comune di residenza dell'assistito nonche' da un terapista  della
riabilitazione.  L'unita'  valutativa  territoriale  e' integrata dal
medico di base, nonche', per le persone anziane, da un  geriatra  dei
servizi  territoriali  o  ospedalieri  (in  mancanza,  da  un  medico
particolarmente qualificato per l'assistenza agli anziani).  L'unita'
valutativa  territoriale  cosi' integrata si caratterizza come unita'
valutativa geriatrica. Nel  caso  di  persone  colpite  da  handicap,
l'equipe  valutativa territoriale e' integrata da un fisiatra o da un
neurologo o da un neuropsichiatra. L'unita' valutativa si deve  poter
avvalere  anche  di  altri  medici  specialisti  e di altri operatori
sanitari,  in  rapporto  agli  specifici  casi  da  esaminare. Per le
persone  affette  da  disagio  mentale,   le   funzioni   dell'unita'
valutativa  territoriale  sono  svolte dal servizio dipartimentale di
salute mentale.
   3. Per valutare le condizioni psicofisiche delle  persone  per  le
quali  sia  stato  proposto  l'inserimento in RSA pubbliche e private
convenzionate,  sono  utilizzati  strumenti  valutativi   (scale   di
autonomia  e simili) predisposti dalla Regione, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del  presente  regolamento,  idonei  alla
rilevazione,  oltre  che  delle componenti sanitarie, anche di quelle
socio-economiche ed ambientali (reddito, caratteristiche  del  nucleo
familiare,   caratteristiche  dell'abitazione  e  simili),  anche  in
funzione dell'individuazione di misure  alternative  alla  assistenza
residenziale,  in  relazione a quanto previsto all'articolo 13, comma
2,  nonche'  all'articolo  25,  per  quanto   attiene   il   concorso
dell'utente al costo del servizio.
   4.  L'unita'  valutativa  territoriale,  fatte salve le competenze
dell'unita' valutativa geriatrica ospedaliera, ove esistente e con la
quale devono instaurare  e  codificare  rapporti  di  integrazione  e
raccordo, svolge le seguenti funzioni:
     a)  valutazione  del  caso  e  definizione del piano individuale
degli interventi, individuando  quelli  ritenuti  piu'  adeguati,  in
termini di servizi intra o extraospedalieri;
     b)   controllo   sull'andamento   del  piano  individuale  degli
interventi,  anche  in  funzione  dell'indicazione  delle   possibili
soluzioni alternative;
     c)   previsione   della   durata   degli  interventi  in  regime
residenziale;
     d) controllo della  qualita'  dell'assistenza  e  dell'efficacia
degli interventi;
     e)  raccordo  con  i  servizi sanitari e socio-assistenziali che
operano nel comprensorio.
   5. L'unita' valutativa territoriale di cui al presente regolamento
assolve le funzioni dell'unita' valutativa prevista  dal  punto  5.4.
della deliberazione del Consiglio regionale 29 novembre 1989, n. 1020
concernente  "Indirizzi  e direttive alle unita' sanitarie locali per
l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza  domiciliare  di  cui
alla  legge  regionale  2  dicembre  1988, n. 80" nonche' dell'unita'
valutativa di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale  20
settembre 1993, n. 55.
   6.  In caso di ricovero in struttura di tipo ospedaliero ovvero di
ospitalita' in RSA effettuati in una unita' sanitaria locale  diversa
da  quella di residenza dell'utente, l'unita' valutativa territoriale
effettua  il  controllo  sull'andamento  del  piano  individuale   di
interventi  per  il  tramite  dell'unita'  valutativa  competente per
territorio.
   7.  Nelle   more   della   costituzione   dell'unita'   valutativa
territoriale  a  norma del presente regolamento, le relative funzioni
possono  essere   svolte   dall'unita'   valutativa   istituita   per
l'assistenza  domiciliare, ai sensi della deliberazione del Consiglio
regionale indicata al comma  5,  integrata,  in  relazione  a  quanto
previsto dal presente articolo nonche' da un assistente sociale o, in
mancanza, da un funzionario addetto ai servizi sociali, del comune di
residenza dell'assistito.
   8. Gli ospiti della RSA in caso di insorgenza di patologie acute o
di  riacutizzazione di patologie preesistenti sono trasferiti, in via
preferenziale, presso le  strutture  sanitarie  polivalenti  previste
dall'art. 11 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55.