Art. 14. Unita' valutativa territoriale 1. Presso ciascuna unita' sanitaria locale e' istituita almeno una unita' valutativa territoriale. 2. L'unita' valutativa territoriale e' costituita da una equipe multidisciplinare, composta da un medico, da un infermiere professionale, da un assistente sociale, ove possibile, dei servizi comunali o, in mancanza, da un funzionario addetto ai servizi sociali del comune di residenza dell'assistito nonche' da un terapista della riabilitazione. L'unita' valutativa territoriale e' integrata dal medico di base, nonche', per le persone anziane, da un geriatra dei servizi territoriali o ospedalieri (in mancanza, da un medico particolarmente qualificato per l'assistenza agli anziani). L'unita' valutativa territoriale cosi' integrata si caratterizza come unita' valutativa geriatrica. Nel caso di persone colpite da handicap, l'equipe valutativa territoriale e' integrata da un fisiatra o da un neurologo o da un neuropsichiatra. L'unita' valutativa si deve poter avvalere anche di altri medici specialisti e di altri operatori sanitari, in rapporto agli specifici casi da esaminare. Per le persone affette da disagio mentale, le funzioni dell'unita' valutativa territoriale sono svolte dal servizio dipartimentale di salute mentale. 3. Per valutare le condizioni psicofisiche delle persone per le quali sia stato proposto l'inserimento in RSA pubbliche e private convenzionate, sono utilizzati strumenti valutativi (scale di autonomia e simili) predisposti dalla Regione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, idonei alla rilevazione, oltre che delle componenti sanitarie, anche di quelle socio-economiche ed ambientali (reddito, caratteristiche del nucleo familiare, caratteristiche dell'abitazione e simili), anche in funzione dell'individuazione di misure alternative alla assistenza residenziale, in relazione a quanto previsto all'articolo 13, comma 2, nonche' all'articolo 25, per quanto attiene il concorso dell'utente al costo del servizio. 4. L'unita' valutativa territoriale, fatte salve le competenze dell'unita' valutativa geriatrica ospedaliera, ove esistente e con la quale devono instaurare e codificare rapporti di integrazione e raccordo, svolge le seguenti funzioni: a) valutazione del caso e definizione del piano individuale degli interventi, individuando quelli ritenuti piu' adeguati, in termini di servizi intra o extraospedalieri; b) controllo sull'andamento del piano individuale degli interventi, anche in funzione dell'indicazione delle possibili soluzioni alternative; c) previsione della durata degli interventi in regime residenziale; d) controllo della qualita' dell'assistenza e dell'efficacia degli interventi; e) raccordo con i servizi sanitari e socio-assistenziali che operano nel comprensorio. 5. L'unita' valutativa territoriale di cui al presente regolamento assolve le funzioni dell'unita' valutativa prevista dal punto 5.4. della deliberazione del Consiglio regionale 29 novembre 1989, n. 1020 concernente "Indirizzi e direttive alle unita' sanitarie locali per l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza domiciliare di cui alla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 80" nonche' dell'unita' valutativa di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55. 6. In caso di ricovero in struttura di tipo ospedaliero ovvero di ospitalita' in RSA effettuati in una unita' sanitaria locale diversa da quella di residenza dell'utente, l'unita' valutativa territoriale effettua il controllo sull'andamento del piano individuale di interventi per il tramite dell'unita' valutativa competente per territorio. 7. Nelle more della costituzione dell'unita' valutativa territoriale a norma del presente regolamento, le relative funzioni possono essere svolte dall'unita' valutativa istituita per l'assistenza domiciliare, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale indicata al comma 5, integrata, in relazione a quanto previsto dal presente articolo nonche' da un assistente sociale o, in mancanza, da un funzionario addetto ai servizi sociali, del comune di residenza dell'assistito. 8. Gli ospiti della RSA in caso di insorgenza di patologie acute o di riacutizzazione di patologie preesistenti sono trasferiti, in via preferenziale, presso le strutture sanitarie polivalenti previste dall'art. 11 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55.