Art. 15. Autorizzazione e relative procedure 1. Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o adeguare una RSA deve avanzare domanda alla Regione - Assessorato alla sanita' e, per conoscenza, all'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale competente e al comune competente per territorio. 2. La domanda, con sottoscrizione autenticata del richiedente, deve contenere tutti gli elementi corrispondenti a quelli indicati al comma 6. Alla domanda devono essere allegati: a) i progetti e le planimetrie; b) l'organigramma del personale; c) l'elenco delle dotazioni strumentali e delle attrezzature sanitarie, individuate per le diverse tipologie di RSA a norma dell'articolo 5, comma 7, con relativa dichiarazione di conformita' alla normativa CEI, rilasciata da un tecnico qualificato (ingegnere, fisico specialista in fisica sanitaria), con la connessa documentazione come indicato all'articolo 16; d) il regolamento interno; e) copia autenticata dei titoli di studio degli operatori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10 e dichiarazione di disponibilita' ad accettare l'incarico; f) copia autenticata, nel caso che la richiesta non provenga da persona fisica, dell'atto costitutivo e dello statuto della persona, giuridica o della societa'; g) il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e per le societa' commerciali, il certificato di iscrizione al tribunale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi; h) la documentazione da cui risultino gli estremi anagrafici dei rappresentanti legali nonche' del certificato del casellario giudiziario e del certificato antimafia del richiedente e dei rappresentanti legali della persona giuridica o della societa'; i) la certificazione attestante il rispetto della vigente normativa sulle residenze collettive; l) ogni altra certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o ritenuta necessaria dalla Regione. 3. L'autorizzazione all'apertura, all'esercizio, all'ampliamento e alla trasformazione delle RSA e' rilasciata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione su proposta dell'assessore alla sanita' e previo parere dell'assessore ai servizi sociali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 e nel presente regolamento, entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda. 4. La Giunta regionale si avvale, per l'accertamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle competenti strutture regionali nonche' della unita' sanitaria locale competente per territorio. 5. L'autorizzazione si riferisce, anche contestualmente, all'espletamento delle attivita' sia in regime residenziale che semiresidenziale. 6. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi costitutivi: a) gli estremi anagrafici del soggetto autorizzato all'apertura, all'esercizio, all'ampliamento, alla trasformazione della RSA e, qualora si tratti di persona giudica, la sua denominazione, la sede e le generalita' del legale rappresentante o, se trattasi di societa', la ragione sociale e i dati anagrafici dei rappresentanti legali; b) la denominazione della RSA e la sua ubicazione; c) la tipologia dei soggetti a favore dei quali e' svolta l'attivita' nelle RSA o nei moduli in cui e' articolata; d) le generalita' degli operatori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10. 7. Al provvedimento di autorizzazione devono essere allegati, e ne fanno parte integrante, i documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d). 8. Il provvedimento di autorizzazione indica il termine entro il quale la RSA deve presentare alla unita' sanitaria locale competente per territorio l'elenco nominativo del personale dipendente previsto dall'organigramma, con il numero delle ore settimanali di lavoro e le relative mansioni e l'elenco del personale a rapporto di lavoro diverso, con l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro, del numero delle ore settimanali di attivita' e delle relative mansioni. L'effettivo funzionamento della RSA puo' iniziare solo a seguito di nulla-osta dell'assessore regionale alla sanita', rilasciato previa verifica da parte della unita' sanitaria locale della corrispondenza fra l'organigramma del personale e l'elenco del personale assunto. Trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla scadenza del termine suddetto, l'autorizzazione decade. 9. Qualsiasi variazione degli elementi di cui ai commi 6 e 7 e' soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, con esclusione delle variazioni concernenti gli elenchi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e fatto salvo quanto previsto ai commi 10 e 11. A tal fine, si applicano le procedure previste per il rilascio della prima autorizzazione. 10. Il trasferimento della gestione della RSA, intendendosi per tale qualsiasi forma di cessione (alienazione, affitto e simili) nonche' tutte le trasformazioni societarie che comportino un rapporto di successione tra diversi soggetti giuridici, sono soggette ad autorizzazione preventiva della Regione, da rilasciarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per delega dello stesso, dall'assessore regionale alla sanita'. 11. Le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate al comma precedente, le variazioni della ragione sociale nonche' le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere comunicate immediatamente alla Regione e all'unita' sanitaria locale competente per territorio, trasmettendo la relativa documentazione nonche' le certificazioni previste dalla vigente normativa sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. 12. Nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata notizia all'assessorato regionale alla sanita' e all'unita' sanitaria locale competente per territorio, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esercizio della RSA in attesa della nuova autorizzazione. A tale fine l'esercente deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente titolare a pena di decadenza dell'autorizzazione a tutti gli effetti. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli eredi sono responsabili, a tutti gli effetti, degli obblighi previsti dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 e dal presente regolamento per i titolari della RSA. 13. L'apertura e la gestione di RSA da parte delle unita' sanitarie locali, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti, non sono soggette ad autorizzazione.