Art. 15.
                 Autorizzazione e relative procedure
 
   1.  Chiunque  intenda aprire, ampliare, trasformare o adeguare una
RSA deve avanzare domanda alla Regione - Assessorato alla sanita'  e,
per  conoscenza,  all'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale
competente e al comune competente per territorio.
   2. La domanda, con  sottoscrizione  autenticata  del  richiedente,
deve contenere tutti gli elementi corrispondenti a quelli indicati al
comma 6. Alla domanda devono essere allegati:
     a) i progetti e le planimetrie;
     b) l'organigramma del personale;
     c)  l'elenco  delle  dotazioni  strumentali e delle attrezzature
sanitarie, individuate per  le  diverse  tipologie  di  RSA  a  norma
dell'articolo  5,  comma 7, con relativa dichiarazione di conformita'
alla normativa CEI, rilasciata da un tecnico qualificato  (ingegnere,
fisico   specialista   in   fisica   sanitaria),   con   la  connessa
documentazione come indicato all'articolo 16;
     d) il regolamento interno;
     e) copia autenticata dei titoli di studio degli operatori di cui
alle  lettere  a)  e  b)  dell'articolo   10   e   dichiarazione   di
disponibilita' ad accettare l'incarico;
     f)  copia autenticata, nel caso che la richiesta non provenga da
persona fisica, dell'atto costitutivo e dello statuto della  persona,
giuridica o della societa';
     g)   il   certificato  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura,  e  per  le  societa'  commerciali,   il
certificato  di  iscrizione  al  tribunale,  rilasciati  in  data non
anteriore a tre mesi;
     h) la documentazione da cui risultino gli estremi anagrafici dei
rappresentanti  legali  nonche'  del   certificato   del   casellario
giudiziario  e  del  certificato  antimafia  del  richiedente  e  dei
rappresentanti legali della persona giuridica o della societa';
     i)  la  certificazione  attestante  il  rispetto  della  vigente
normativa sulle residenze collettive;
     l)   ogni   altra  certificazione  attestante  il  possesso  dei
requisiti richiesti o ritenuta necessaria dalla Regione.
   3. L'autorizzazione all'apertura, all'esercizio, all'ampliamento e
alla trasformazione delle RSA e' rilasciata  dalla  Giunta  regionale
con  apposita deliberazione su proposta dell'assessore alla sanita' e
previo parere dell'assessore ai servizi sociali, nel  rispetto  delle
prescrizioni  contenute nella legge regionale 1 settembre 1993, n. 41
e nel presente regolamento, entro centottanta giorni dal  ricevimento
della domanda.
   4.  La  Giunta  regionale  si  avvale,  per  l'accertamento  delle
prescrizioni  di  cui  al  presente  regolamento,  delle   competenti
strutture  regionali nonche' della unita' sanitaria locale competente
per territorio.
   5.   L'autorizzazione   si   riferisce,   anche   contestualmente,
all'espletamento delle  attivita'  sia  in  regime  residenziale  che
semiresidenziale.
   6.  Il  provvedimento  di autorizzazione deve contenere i seguenti
elementi costitutivi:
     a) gli estremi anagrafici del soggetto autorizzato all'apertura,
all'esercizio, all'ampliamento,  alla  trasformazione  della  RSA  e,
qualora si tratti di persona giudica, la sua denominazione, la sede e
le  generalita' del legale rappresentante o, se trattasi di societa',
la ragione sociale e i dati anagrafici dei rappresentanti legali;
     b) la denominazione della RSA e la sua ubicazione;
     c) la tipologia dei  soggetti  a  favore  dei  quali  e'  svolta
l'attivita' nelle RSA o nei moduli in cui e' articolata;
     d)  le  generalita'  degli operatori di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 10.
   7. Al provvedimento di autorizzazione devono essere allegati, e ne
fanno parte integrante, i documenti di cui al comma  2,  lettere  a),
b), c) e d).
   8.  Il  provvedimento di autorizzazione indica il termine entro il
quale la RSA deve presentare alla unita' sanitaria locale  competente
per  territorio l'elenco nominativo del personale dipendente previsto
dall'organigramma, con il numero delle ore settimanali di lavoro e le
relative mansioni e l'elenco  del  personale  a  rapporto  di  lavoro
diverso, con l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro, del numero
delle  ore  settimanali  di  attivita'  e  delle  relative  mansioni.
L'effettivo funzionamento della RSA puo' iniziare solo a  seguito  di
nulla-osta  dell'assessore  regionale alla sanita', rilasciato previa
verifica da parte della unita' sanitaria locale della  corrispondenza
fra  l'organigramma  del  personale e l'elenco del personale assunto.
Trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla  scadenza  del  termine
suddetto, l'autorizzazione decade.
   9.  Qualsiasi  variazione  degli elementi di cui ai commi 6 e 7 e'
soggetta ad autorizzazione della  Giunta  regionale,  con  esclusione
delle  variazioni concernenti gli elenchi di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 e fatto salvo quanto previsto ai commi 10  e  11.  A  tal
fine,  si applicano le procedure previste per il rilascio della prima
autorizzazione.
   10. Il trasferimento della gestione della  RSA,  intendendosi  per
tale  qualsiasi  forma  di  cessione  (alienazione, affitto e simili)
nonche' tutte le trasformazioni societarie che comportino un rapporto
di successione tra  diversi  soggetti  giuridici,  sono  soggette  ad
autorizzazione  preventiva  della Regione, da rilasciarsi con decreto
del Presidente della Giunta regionale, o  per  delega  dello  stesso,
dall'assessore regionale alla sanita'.
   11.  Le  trasformazioni  societarie  diverse da quelle indicate al
comma precedente, le variazioni  della  ragione  sociale  nonche'  le
variazioni  dei  legali  rappresentanti e dei componenti degli organi
societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990,
n.  55,  devono  essere  comunicate  immediatamente  alla  Regione  e
all'unita'  sanitaria  locale competente per territorio, trasmettendo
la relativa documentazione nonche' le certificazioni  previste  dalla
vigente   normativa  sulla  prevenzione  della  delinquenza  di  tipo
mafioso.
   12.  Nel  caso  di  morte del titolare dell'autorizzazione, di cui
deve essere data immediata  notizia  all'assessorato  regionale  alla
sanita'  e all'unita' sanitaria locale competente per territorio, gli
eredi possono continuare provvisoriamente l'esercizio  della  RSA  in
attesa  della  nuova  autorizzazione.  A  tale  fine l'esercente deve
presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente
titolare a pena di decadenza dell'autorizzazione a tutti gli effetti.
Fino  al  rilascio  della  nuova  autorizzazione   gli   eredi   sono
responsabili,  a  tutti  gli  effetti,  degli obblighi previsti dalla
legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 e  dal  presente  regolamento
per i titolari della RSA.
   13.  L'apertura  e  la  gestione  di  RSA  da  parte  delle unita'
sanitarie  locali,  fermo  restando   il   possesso   dei   requisiti
prescritti, non sono soggette ad autorizzazione.