Art. 16. P r o g e t t a z i o n e 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15, il progetto per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione o l'adeguamento di RSA, redatto da un ingegnere od architetto, in osservanza delle norme edilizie e delle disposizioni concernenti le barriere architettoniche nonche' dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente la realizzazione della RSA, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1989, e del presente regolamento, deve essere corredato dalla relazione di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera, controfirmata dall'ingegnere o dall'architetto progettista. La predetta relazione deve, fra l'altro, contenere: a) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del piano regolatore vigente; b) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente; c) le caratteristiche dell'area e dell'edificio in relazione alle condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidita' relativa, ventosita' e soleggiamento; d) gli aspetti igienico-sanitari e funzionali che regolano la struttura, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali; e) l'aggregazione dei corpi di fabbrica, criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per gli ospiti interni e per quelli esterni, dei locali di residenza a ciclo continuo e diurno e dei servizi generali; f) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati; g) la capacita' ricettiva complessiva dei singoli nuclei di assistenza che si intendono attivare; h) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonche' per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed, in genere, per altri servizi generali e impianti tecnologici; i) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalita' di installazione. 2. Per quanto riguarda i servizi in cui viene fatto uso di apparecchi o sostanze generatori di radiazioni ionizzanti, il progetto deve essere corredato dal parere della commissione prevista dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 3. Il progetto deve comprendere: a) una planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 che illustri graficamente le caratteristiche dell'area: b) una planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 che illustri l'utilizzazione dell'area e la sistemazione; c) planimetria e sezioni con relativi schemi funzionali in scala non inferiore a 1:200 di tutti gli edifici e dei piani previsti, indicanti l'aggregazione, la distribuzione e la destinazione di tutti i locali nonche' i percorsi orizzontali e verticali. 4. Alla domanda di cui al comma 1 dell'articolo 15 deve essere allegata la concessione edilizia rilasciata dal comune e ogni documentazione atta a dimostrare la compatibilita' dell'intervento edilizio con le norme del piano regolatore vigente. 5. Per le RSA di nuova costruzione nonche' per quelle realizzate mediante ampliamento di edifici esistenti, non sono, in ogni caso consentite deroghe ai requisiti strutturali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989.