Art. 16.
                      P r o g e t t a z i o n e
 
   1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15, il
progetto  per  la  costruzione,  l'ampliamento,  la  trasformazione o
l'adeguamento di RSA, redatto  da  un  ingegnere  od  architetto,  in
osservanza  delle  norme edilizie e delle disposizioni concernenti le
barriere   architettoniche   nonche'   dell'atto   di   indirizzo   e
coordinamento  concernente  la realizzazione della RSA, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre
1989,  e  del  presente  regolamento,  deve  essere  corredato  dalla
relazione  di  un  medico competente in igiene e tecnica ospedaliera,
controfirmata  dall'ingegnere  o  dall'architetto   progettista.   La
predetta relazione deve, fra l'altro, contenere:
     a)   i   criteri   urbanistici   di  scelta  dell'area,  le  sue
caratteristiche  e  la  rispondenza  alle   indicazioni   del   piano
regolatore vigente;
     b)  l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione
all'orientamento, alla morfologia  del  terreno  e  alla  vegetazione
esistente;
     c)  le  caratteristiche  dell'area  e dell'edificio in relazione
alle  condizioni  climatiche  locali,  quali  temperatura,   umidita'
relativa, ventosita' e soleggiamento;
     d)  gli  aspetti  igienico-sanitari e funzionali che regolano la
struttura,  con  particolare  riferimento  al  sistema  dei  percorsi
orizzontali e verticali;
     e)  l'aggregazione  dei  corpi di fabbrica, criteri distributivi
dei servizi diagnostico-terapeutici per  gli  ospiti  interni  e  per
quelli  esterni,  dei locali di residenza a ciclo continuo e diurno e
dei servizi generali;
     f) le caratteristiche strutturali dei corpi  di  fabbrica  e  le
caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;
     g)  la  capacita'  ricettiva  complessiva  dei singoli nuclei di
assistenza che si intendono attivare;
     h)  i  sistemi  previsti  per  l'approvvigionamento  idrico,  lo
smaltimento   dei   rifiuti   solidi   e   liquidi,  nonche'  per  la
ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed, in
genere, per altri servizi generali e impianti tecnologici;
     i) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i
vari  settori  funzionali  con  la  precisazione  delle  modalita' di
installazione.
   2. Per quanto riguarda  i  servizi  in  cui  viene  fatto  uso  di
apparecchi   o  sostanze  generatori  di  radiazioni  ionizzanti,  il
progetto deve essere corredato dal parere della commissione  prevista
dall'art.  89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185.
   3. Il progetto deve comprendere:
     a) una  planimetria  in  scala  non  inferiore  a  1:10.000  che
illustri graficamente le caratteristiche dell'area:
     b) una planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 che illustri
l'utilizzazione dell'area e la sistemazione;
     c) planimetria e sezioni con relativi schemi funzionali in scala
non  inferiore  a  1:200  di  tutti gli edifici e dei piani previsti,
indicanti l'aggregazione, la distribuzione e la destinazione di tutti
i locali nonche' i percorsi orizzontali e verticali.
   4. Alla domanda di cui al comma 1  dell'articolo  15  deve  essere
allegata  la  concessione  edilizia  rilasciata  dal  comune  e  ogni
documentazione atta a dimostrare  la  compatibilita'  dell'intervento
edilizio con le norme del piano regolatore vigente.
   5.  Per  le RSA di nuova costruzione nonche' per quelle realizzate
mediante ampliamento di edifici esistenti, non  sono,  in  ogni  caso
consentite deroghe ai requisiti strutturali stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989.