Art. 17.
              Obblighi del titolare dell'autorizzazione
 
   1.  Il  titolare  dell'autorizzazione  e' tenuto a comunicare alla
Regione - Assessorato sanita' e all'organo di gestione  della  unita'
sanitaria locale competente per territorio:
     a)  i  nominativi  dei  sostituti  degli  operatori  di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10, per i casi di assenza o
impedimento, in possesso della medesima qualifica professionale;
     b)  le  sostituzioni  e  le  integrazioni   delle   attrezzature
sanitarie;
     c)  la  chiusura  temporanea  della RSA o di sue parti, dovuta a
qualsiasi causa;
     d)  le  variazioni  relative  alla  natura  giuridica   e   alla
composizione degli organi del soggetto titolare della RSA;
     e)  i  dati  desumibili dalle cartelle personali, fatte salve le
norme vigenti  in  materia  di  segreto  professionale,  a  richiesta
dell'unita' sanitaria locale o della Regione.
   2. Il titolare e' tenuto altresi':
     a)  ad inoltrare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione
- Assessorato sanita' e all'organo di gestione della unita' sanitaria
locale, l'elenco del personale dipendente in servizio al 1 gennaio  e
del  personale  a diverso rapporto di lavoro, nonche' a comunicare le
successive  variazioni;  l'elenco  deve   indicare   il   nominativo,
l'attivita'  svolta,  l'orario settimanale di attivita'; all'elenco e
alle comunicazioni delle successive variazioni deve  essere  allegato
in  copia  autentica il titolo professionale che consente l'esercizio
dell'attivita', con esclusione dei soggetti per i quali la produzione
del titolo sia gia' avvenuta;
     b)  ad  assicurare  la  tempestiva  trasmissione alle competenti
autorita' sanitarie dei dati e delle informazioni richieste;
     c) a conservare la documentazione prevista all'articolo 12;
     d) a verificare l'assenza di incompatibilita' nei confronti  del
personale;
     e) a garantire il rispetto delle norme contenute nel regolamento
interno  nonche'  delle  disposizioni previste agli articoli 21, 22 e
23;
     f) a garantire che la RSA disponga della dotazione  strumentale,
di  apparecchiature  e  di farmaci a norma dell'articolo 5, comma 7 e
dell'articolo 9, comma 2.