Art. 17. Obblighi del titolare dell'autorizzazione 1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicare alla Regione - Assessorato sanita' e all'organo di gestione della unita' sanitaria locale competente per territorio: a) i nominativi dei sostituti degli operatori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10, per i casi di assenza o impedimento, in possesso della medesima qualifica professionale; b) le sostituzioni e le integrazioni delle attrezzature sanitarie; c) la chiusura temporanea della RSA o di sue parti, dovuta a qualsiasi causa; d) le variazioni relative alla natura giuridica e alla composizione degli organi del soggetto titolare della RSA; e) i dati desumibili dalle cartelle personali, fatte salve le norme vigenti in materia di segreto professionale, a richiesta dell'unita' sanitaria locale o della Regione. 2. Il titolare e' tenuto altresi': a) ad inoltrare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione - Assessorato sanita' e all'organo di gestione della unita' sanitaria locale, l'elenco del personale dipendente in servizio al 1 gennaio e del personale a diverso rapporto di lavoro, nonche' a comunicare le successive variazioni; l'elenco deve indicare il nominativo, l'attivita' svolta, l'orario settimanale di attivita'; all'elenco e alle comunicazioni delle successive variazioni deve essere allegato in copia autentica il titolo professionale che consente l'esercizio dell'attivita', con esclusione dei soggetti per i quali la produzione del titolo sia gia' avvenuta; b) ad assicurare la tempestiva trasmissione alle competenti autorita' sanitarie dei dati e delle informazioni richieste; c) a conservare la documentazione prevista all'articolo 12; d) a verificare l'assenza di incompatibilita' nei confronti del personale; e) a garantire il rispetto delle norme contenute nel regolamento interno nonche' delle disposizioni previste agli articoli 21, 22 e 23; f) a garantire che la RSA disponga della dotazione strumentale, di apparecchiature e di farmaci a norma dell'articolo 5, comma 7 e dell'articolo 9, comma 2.