Art. 18. Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione e di chiusura delle RSA 1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle altre competenti autorita', l'accertamento delle violazioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 e del presente regolamento e' di competenza degli addetti ai servizi delle unita' sanitarie locali di cui all'art. 19 fatta salva la diversa normativa che verra' emanata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Fatto salvo l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria in caso di violazione del terzo comma dell'art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie, nonche' di ogni altra violazione di disposizioni penali, il funzionario o l'agente che ha accertato l'infrazione presenta rapporto al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'assessore regionale alla sanita', con la prova delle avvenute contestazioni. 4. Entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione, l'interessato puo' far pervenire al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'assessore regionale alla sanita', scritti difensivi e documenti e puo' chiedere di essere sentito dalle strutture competenti. Tale disposizione non si applica nel caso di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41. 5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisito il rapporto come indicato al comma precedente, tenuto conto degli eventuali scritti difensivi e delle controdeduzioni dell'interessato, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata dispone i provvedimenti previsti per le violazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 e notifica il provvedimento all'interessato. 6. Quando non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento e' trasmessa copia integrale a chi ha accertato la violazione ed e' data comunicazione all'interessato e all'unita' sanitaria locale. 7. Ai fini dell'applicazione del comma 5 e della lettera a) del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 i provvedimenti emessi per violazione di norme della legge stessa e del presente regolamento devono essere annotati in calce all'originale dell'atto di autorizzazione ed alla copia in possesso dell'unita' sanitaria locale.