Art. 18.
 
Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti  di  sospensione  e
revoca dell'autorizzazione e di chiusura delle RSA
   1.  Fatti  salvi  i  poteri  degli  ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle altre competenti autorita', l'accertamento  delle
violazioni  di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 e del
presente regolamento e' di competenza degli addetti ai servizi  delle
unita'  sanitarie  locali  di  cui all'art. 19 fatta salva la diversa
normativa che verra' emanata in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
   2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e
nelle forme previste dall'art. 14 della legge 24  novembre  1981,  n.
689.
   3.  Fatto salvo l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria in
caso di violazione del terzo comma dell'art. 193 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265,  concernente  l'approvazione  del  testo  unico
delle   leggi   sanitarie,   nonche'  di  ogni  altra  violazione  di
disposizioni penali, il  funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato
l'infrazione  presenta rapporto al Presidente della Giunta regionale,
per il tramite dell'assessore regionale alla sanita',  con  la  prova
delle avvenute contestazioni.
   4.   Entro   il   termine   di   quindici  giorni  dalla  data  di
contestazione, l'interessato puo' far pervenire al  Presidente  della
Giunta  regionale,  per  il  tramite  dell'assessore  regionale  alla
sanita', scritti difensivi e documenti  e  puo'  chiedere  di  essere
sentito  dalle strutture competenti. Tale disposizione non si applica
nel caso di cui al comma 6 dell'articolo 4 della  legge  regionale  1
settembre 1993, n. 41.
   5.  Il  Presidente  della  Giunta regionale, acquisito il rapporto
come indicato al  comma  precedente,  tenuto  conto  degli  eventuali
scritti   difensivi  e  delle  controdeduzioni  dell'interessato,  se
ritiene fondato l'accertamento,  con  ordinanza  motivata  dispone  i
provvedimenti  previsti per le violazioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 e notifica  il  provvedimento
all'interessato.
   6.  Quando  non  ritenga  fondato  l'accertamento emette ordinanza
motivata di archiviazione. Di tale provvedimento e'  trasmessa  copia
integrale  a  chi ha accertato la violazione ed e' data comunicazione
all'interessato e all'unita' sanitaria locale.
   7.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 5 e della lettera a) del
comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n.  41  i
provvedimenti emessi per violazione di norme della legge stessa e del
presente  regolamento  devono  essere annotati in calce all'originale
dell'atto di autorizzazione ed alla  copia  in  possesso  dell'unita'
sanitaria locale.