Art. 19.
                        Vigilanza e controllo
 
   1.  La  Regione  esercita  la  vigilanza sulle RSA avvalendosi dei
servizi delle unita' sanitarie locali territorialmente competenti.
   2. Le unita' sanitarie locali, oltre ai controlli richiesti  dalla
Regione,  effettuano  ispezioni  sulle  RSA  con  periodicita' almeno
semestrale ed eseguono i controlli sulle attivita' autorizzate.
   3. L'attivita' di controllo da parte dell'unita' sanitaria  locale
e'  svolta,  fatta  salva  la diversa normativa che verra' emanata in
attuazione del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive modificazioni e integrazioni, attraverso:
     a)  il  servizio  per  l'igiene  pubblica  e  ambientale per gli
aspetti igienico-sanitari;
     b) il servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi
di lavoro in merito alla tutela della salute dei  lavoratori  e  alla
sicurezza degli impianti;
     c) il servizio per l'assistenza extraospedaliera comprendente la
medicina   di   base,   specialistica   e   legale  per  gli  aspetti
organizzativi,  tecnici  e  di  funzionamento  delle  strutture   che
ospitano anziani e disabili fisici;
     d)  il servizio dipartimentale di salute mentale per gli aspetti
organizzativi,  tecnici  e  di  funzionamento  delle  strutture   che
ospitano disabili psichici.
   4. Il controllo di cui al comma precedente, che deve aver riguardo
anche  alla  qualita' dei servizi, e' effettuato attraverso un'unita'
operativa multidisciplinare costituita come previsto dall'articolo 4,
comma quarto, delregolamento-tipo concernente l'organizzazione  e  il
funzionamento delle unita' sanitarie locali di cui alla deliberazione
del  Consiglio  regionale  n.  1170 del 15 marzo 1990 integrata da un
operatore sociale del comune competente per territorio,  fatta  salva
la   diversa  normativa  che  verra'  emanata  a  norma  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   5.  Dell'ispezione  e'  redatto  verbale, con eventuali proposte e
osservazioni, anche del titolare della RSA. Il verbale e'  trasmesso,
a cura dell'unita' operativa multidisciplinare indicata al precedente
comma, all'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale competente
per  territorio.  Da questi, il verbale di ispezione e' notificato al
titolare della RSA ed e'  trasmesso  all'assessorato  regionale  alla
sanita'.
   6. L'unita' multidisciplinare di cui al presente articolo opera in
collegamento   con   la  competente  unita'  valutativa  territoriale
prevista all'articolo 14.