Art. 19. Vigilanza e controllo 1. La Regione esercita la vigilanza sulle RSA avvalendosi dei servizi delle unita' sanitarie locali territorialmente competenti. 2. Le unita' sanitarie locali, oltre ai controlli richiesti dalla Regione, effettuano ispezioni sulle RSA con periodicita' almeno semestrale ed eseguono i controlli sulle attivita' autorizzate. 3. L'attivita' di controllo da parte dell'unita' sanitaria locale e' svolta, fatta salva la diversa normativa che verra' emanata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso: a) il servizio per l'igiene pubblica e ambientale per gli aspetti igienico-sanitari; b) il servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in merito alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza degli impianti; c) il servizio per l'assistenza extraospedaliera comprendente la medicina di base, specialistica e legale per gli aspetti organizzativi, tecnici e di funzionamento delle strutture che ospitano anziani e disabili fisici; d) il servizio dipartimentale di salute mentale per gli aspetti organizzativi, tecnici e di funzionamento delle strutture che ospitano disabili psichici. 4. Il controllo di cui al comma precedente, che deve aver riguardo anche alla qualita' dei servizi, e' effettuato attraverso un'unita' operativa multidisciplinare costituita come previsto dall'articolo 4, comma quarto, delregolamento-tipo concernente l'organizzazione e il funzionamento delle unita' sanitarie locali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1170 del 15 marzo 1990 integrata da un operatore sociale del comune competente per territorio, fatta salva la diversa normativa che verra' emanata a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Dell'ispezione e' redatto verbale, con eventuali proposte e osservazioni, anche del titolare della RSA. Il verbale e' trasmesso, a cura dell'unita' operativa multidisciplinare indicata al precedente comma, all'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. Da questi, il verbale di ispezione e' notificato al titolare della RSA ed e' trasmesso all'assessorato regionale alla sanita'. 6. L'unita' multidisciplinare di cui al presente articolo opera in collegamento con la competente unita' valutativa territoriale prevista all'articolo 14.