Art. 20.
              Nucleo regionale di vigilanza e controllo
 
   1.  Presso  l'assessorato  regionale  alla sanita' e' istituito un
nucleo regionale di vigilanza e controllo sulle attivita'  e  servizi
delle RSA composto da:
     a)   un  dirigente  regionale  dell'assessorato  regionale  alla
sanita' con funzioni di coordinamento del nucleo;
     b) un dirigente dell'assessorato regionale ai servizi sociali;
     c) un medico specialista in geriatria, un medico specialista  in
psichiatria,   un   medico  specialista  in  fisiatria  e  un  medico
specialista in neurologia;
     d) un  infermiere  con  diploma  conseguito  presso  una  scuola
diretta a fini speciali per dirigenza infermieristica;
     e) un sociologo;
     f) un assistente sociale.
   I  componenti  di  cui  alle  lettere  c), d) ed e) possono essere
reperiti tra gli  appartenenti  ai  ruoli  nominativi  regionali  del
personale  delle unita' sanitarie locali e quelli di cui alle lettere
e) ed f) tra il personale dei ruoli dei comuni.
   2. Il nucleo regionale di cui al precedente comma si  avvale,  per
le  attivita' di vigilanza, quando trattasi di ispezionare o visitare
le   RSA,   dell'apporto   dei   componenti   dell'unita'   operativa
multidisciplinare   dell'unita'   sanitaria   locale  competente  per
territorio di cui all'art. 19.
   3.  Il  nucleo  regionale  di  vigilanza  e  controllo   riferisce
periodicamente  alle  commissioni regionali istituite per la verifica
della qualita' dei servizi a norma del decreto del  Presidente  della
Repubblica  28  novembre  1990,  n. 384 ovvero agli eventuali diversi
organismi individuati nei provvedimenti di attuazione degli  articoli
10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni.
   4. Il nucleo regionale di vigilanza e controllo svolge funzioni di
sorveglianza  nella  fase  sperimentale  di applicazione del presente
regolamento e di consulenza nei confronti delle  strutture  regionali
al  fine  di  individuare  i  necessari  adattamenti organizzativi al
modello definito nel regolamento stesso.