Art. 20. Nucleo regionale di vigilanza e controllo 1. Presso l'assessorato regionale alla sanita' e' istituito un nucleo regionale di vigilanza e controllo sulle attivita' e servizi delle RSA composto da: a) un dirigente regionale dell'assessorato regionale alla sanita' con funzioni di coordinamento del nucleo; b) un dirigente dell'assessorato regionale ai servizi sociali; c) un medico specialista in geriatria, un medico specialista in psichiatria, un medico specialista in fisiatria e un medico specialista in neurologia; d) un infermiere con diploma conseguito presso una scuola diretta a fini speciali per dirigenza infermieristica; e) un sociologo; f) un assistente sociale. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere reperiti tra gli appartenenti ai ruoli nominativi regionali del personale delle unita' sanitarie locali e quelli di cui alle lettere e) ed f) tra il personale dei ruoli dei comuni. 2. Il nucleo regionale di cui al precedente comma si avvale, per le attivita' di vigilanza, quando trattasi di ispezionare o visitare le RSA, dell'apporto dei componenti dell'unita' operativa multidisciplinare dell'unita' sanitaria locale competente per territorio di cui all'art. 19. 3. Il nucleo regionale di vigilanza e controllo riferisce periodicamente alle commissioni regionali istituite per la verifica della qualita' dei servizi a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ovvero agli eventuali diversi organismi individuati nei provvedimenti di attuazione degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il nucleo regionale di vigilanza e controllo svolge funzioni di sorveglianza nella fase sperimentale di applicazione del presente regolamento e di consulenza nei confronti delle strutture regionali al fine di individuare i necessari adattamenti organizzativi al modello definito nel regolamento stesso.