Art. 21. Salvaguardia dei diritti dell'utente 1. Agli ospiti delle RSA devono essere garantiti, anche a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, il diritto al rispetto della liberta' e dignita' della persona, alla personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza nonche' all'informazione e alla riservatezza. 2. In particolare, gli ospiti ed i loro rappresentanti legali nonche' le persone da essi delegate hanno diritto, con le modalita' previste nel regolamento interno di cui all'articolo 11, di: a) ottenere tutte le informazioni necessarie per conoscere le patologie in corso ed i relativi trattamenti di riabilitazione; b) individuare tutto il personale della RSA mediante cartellini di identificazione con nome, cognome e qualifica; c) avanzare alla direzione eventuali doglianze o reclami ed ottenere risposta entro il termine fissato nel regolamento interno; d) ricevere notizia, per iscritto e preventivamente, dell'importo delle rette corrispondenti ai vari tipi di trattamento; e) conoscere il regolamento interno vigente nella RSA, come indicato all'articolo 11. 3. E' fatto obbligo alle RSA di esporre all'ingresso e nelle sale di attesa, cartelli contenenti l'indicazione degli orari riservati ai colloqui degli operatori con gli utenti nonche' con i loro familiari e rappresentanti legali. 4. Gli ospiti delle RSA possono recarsi all'esterno delle strutture sempreche' le condizioni psicofisiche lo consentano e sia assicurato, se necessario, l'accompagnamento da parte di familiari, amici, conoscenti, obiettori di coscienza, volontari ovvero di operatori della RSA.