Art. 21.
                Salvaguardia dei diritti dell'utente
 
   1. Agli ospiti delle RSA devono essere garantiti,  anche  a  norma
dell'articolo  14  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed  integrazioni,  il  diritto  al  rispetto
della  liberta'  e  dignita'  della persona, alla personalizzazione e
umanizzazione  dell'assistenza  nonche'   all'informazione   e   alla
riservatezza.
   2.  In  particolare,  gli  ospiti  ed i loro rappresentanti legali
nonche' le persone da essi delegate hanno diritto, con  le  modalita'
previste nel regolamento interno di cui all'articolo 11, di:
     a)  ottenere  tutte  le informazioni necessarie per conoscere le
patologie in corso ed i relativi trattamenti di riabilitazione;
     b) individuare tutto il personale della RSA mediante  cartellini
di identificazione con nome, cognome e qualifica;
     c)  avanzare  alla  direzione  eventuali  doglianze o reclami ed
ottenere risposta entro il termine fissato nel regolamento interno;
     d)   ricevere   notizia,   per   iscritto   e   preventivamente,
dell'importo delle rette corrispondenti ai vari tipi di trattamento;
     e) conoscere il regolamento  interno  vigente  nella  RSA,  come
indicato all'articolo 11.
   3.  E' fatto obbligo alle RSA di esporre all'ingresso e nelle sale
di attesa, cartelli contenenti l'indicazione degli orari riservati ai
colloqui degli operatori con gli utenti nonche' con i loro  familiari
e rappresentanti legali.
   4.   Gli  ospiti  delle  RSA  possono  recarsi  all'esterno  delle
strutture sempreche' le condizioni psicofisiche lo consentano  e  sia
assicurato,  se  necessario, l'accompagnamento da parte di familiari,
amici,  conoscenti,  obiettori  di  coscienza,  volontari  ovvero  di
operatori della RSA.