Art. 23. Comitato di partecipazione 1. Il comitato di partecipazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 e' costituito da: a) due rappresentanti degli ospiti; b) un rappresentante delle famiglie; c) un rappresentante delle associazioni di volontariato che operano all'interno della struttura; d) un rappresentante del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale; e) un rappresentante della Consulta regionale per l'handicap. 2. Il comitato e' costituito con le procedure di cui ai successivi commi e dura in carica tre anni. 3. Entro sei mesi dall'entrata in funzione della RSA, presso la direzione organizzativa della stessa sono formate due liste: una degli aspiranti in rappresentanza degli ospiti e una degli aspiranti in rappresentanza delle famiglie. La direzione acquisisce, altresi', i nominativi espressi dalle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini nonche' del sindacato pensionati maggiormente rappresentantivo a livello provinciale. In caso di candidatura da parte degli ospiti e dei loro familiari in numero superiore a quello indicato al precedente comma 1, entro dieci giorni dalla data predetta e' indetta una apposita assemblea cui possono partecipare: a) gli ospiti; b) un familiare per ciascun ospite ovvero il suo curatore o tutore. 4. L'assemblea, indetta e presieduta dall'operatore di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, elegge i rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nelle persone che hanno riportato il maggior numero di voti da parte delle rispettive componenti. Per quanto riguarda i rappresentanti delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini, in caso di pluralita' di candidature, si procede mediante sorteggio da effettuarsi nel corso dell'assemblea stessa. 5. Il comitato e' rinnovato con le procedure di cui ai commi precedenti, da attivarsi almeno un mese prima della scadenza del collegio. 6. I rappresentanti degli ospiti e delle famiglie decadono dalla carica allorche' essi stessi o i loro familiari cessino di usufruire dei servizi all'interno della RSA e sono sostituiti dai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In carenza, si provvede mediante il rinnovo della procedura di cui ai precedenti commi. Il comitato continua, comunque, ad operare validamente fino a quando non sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti. 7. Il comitato di partecipazione designa al proprio interno il presidente e si riunisce almeno ogni sei mesi. La prima seduta e' convocata dal componente rappresentante delle famiglie piu' anziano di eta'. 8. Il comitato di partecipazione ha il compito di: a) esprimere parere e formulare proposte alla direzione organizzativa in ordine alla programmazione, svolgimento e verifica delle attivita' all'interno della RSA; b) raccogliere e valutare le istanze degli ospiti, in particolare, per quanto riguarda le iniziative ed attivita' collaterali intese a promuovere una maggiore autonomia e una maggiore integrazione degli stessi all'interno della RSA e all'esterno, con il tessuto sociale, formulando le conseguenti proposte alla direzione organizzativa. 9. Copia dei verbali delle sedute del comitato di partecipazione operante presso le RSA pubbliche e private convenzionate e' trasmessa alla unita' sanitaria locale competente per territorio e al nucleo regionale di vigilanza e controllo. 10. Annualmente l'assessorato regionale alla sanita' convoca un'assemblea dei presidenti dei comitati di cui al presente articolo al fine di promuovere l'uniformita' di indirizzo.