Art. 23.
                     Comitato di partecipazione
 
   1. Il comitato di partecipazione di cui all'articolo 6 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 41 e' costituito da:
     a) due rappresentanti degli ospiti;
     b) un rappresentante delle famiglie;
     c)  un  rappresentante  delle  associazioni  di volontariato che
operano all'interno della struttura;
     d)  un  rappresentante  del  sindacato  pensionati  maggiormente
rappresentativo a livello provinciale;
     e) un rappresentante della Consulta regionale per l'handicap.
   2. Il comitato e' costituito con le procedure di cui ai successivi
commi e dura in carica tre anni.
   3.  Entro  sei  mesi dall'entrata in funzione della RSA, presso la
direzione organizzativa della stessa  sono  formate  due  liste:  una
degli  aspiranti in rappresentanza degli ospiti e una degli aspiranti
in rappresentanza delle famiglie. La direzione acquisisce,  altresi',
i  nominativi espressi dalle associazioni di volontariato e di tutela
dei  diritti  dei  cittadini   nonche'   del   sindacato   pensionati
maggiormente  rappresentantivo  a  livello  provinciale.  In  caso di
candidatura  da  parte  degli  ospiti  e dei loro familiari in numero
superiore a quello indicato al precedente comma 1, entro dieci giorni
dalla data predetta e' indetta una  apposita  assemblea  cui  possono
partecipare:
     a) gli ospiti;
     b)  un  familiare  per  ciascun  ospite ovvero il suo curatore o
tutore.
  4. L'assemblea, indetta e presieduta  dall'operatore  di  cui  alla
lettera  b)  del comma 1 dell'articolo 10, elegge i rappresentanti di
cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  1  nelle  persone  che  hanno
riportato  il  maggior  numero  di  voti  da  parte  delle rispettive
componenti. Per quanto riguarda i rappresentanti  delle  associazioni
di  volontariato  e  di  tutela dei diritti dei cittadini, in caso di
pluralita'  di  candidature,  si  procede   mediante   sorteggio   da
effettuarsi nel corso dell'assemblea stessa.
   5.  Il  comitato  e'  rinnovato  con  le procedure di cui ai commi
precedenti, da attivarsi almeno un  mese  prima  della  scadenza  del
collegio.
   6.  I  rappresentanti degli ospiti e delle famiglie decadono dalla
carica allorche' essi stessi o i loro familiari cessino di  usufruire
dei servizi all'interno della RSA e sono sostituiti dai candidati che
hanno  riportato  il  maggior numero di voti. In carenza, si provvede
mediante il rinnovo della procedura di cui ai  precedenti  commi.  Il
comitato continua, comunque, ad operare validamente fino a quando non
sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti.
   7.  Il  comitato  di  partecipazione designa al proprio interno il
presidente e si riunisce almeno ogni sei mesi.  La  prima  seduta  e'
convocata  dal  componente rappresentante delle famiglie piu' anziano
di eta'.
   8. Il comitato di partecipazione ha il compito di:
     a)  esprimere  parere  e  formulare  proposte   alla   direzione
organizzativa  in  ordine alla programmazione, svolgimento e verifica
delle attivita' all'interno della RSA;
     b)  raccogliere  e  valutare  le  istanze   degli   ospiti,   in
particolare,   per   quanto   riguarda  le  iniziative  ed  attivita'
collaterali intese a promuovere una maggiore autonomia e una maggiore
integrazione degli stessi all'interno della RSA e all'esterno, con il
tessuto sociale, formulando le conseguenti  proposte  alla  direzione
organizzativa.
   9.  Copia  dei verbali delle sedute del comitato di partecipazione
operante presso le RSA pubbliche e private convenzionate e' trasmessa
alla unita' sanitaria locale competente per territorio  e  al  nucleo
regionale di vigilanza e controllo.
   10.  Annualmente  l'assessorato  regionale  alla  sanita'  convoca
un'assemblea dei presidenti dei comitati di cui al presente  articolo
al fine di promuovere l'uniformita' di indirizzo.