Art. 24. Criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni 1. Le unita' sanitarie locali, nell'ambito del fabbisogno individuato dalla programmazione regionale, ad integrazione di quelle a diretta gestione, possono stipulare convenzioni con RSA gestite da comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da istituzioni o enti pubblici nonche' con RSA private, purche' in possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, rilasciata ai sensi del presente regolamento. 2. Ai fini del convenzionamento a norma del precedente comma 1, e' data priorita' alle RSA di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 1 settembre 1993, n. 41 nonche' alle RSA realizzate mediante conversione di case di cura private per lungodegenti, di strutture psichiatriche o neuropsichiatriche sconvenzionate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55, nonche' di strutture di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, costituisce requisito di priorita' per il convenzionamento con le RSA private la ubicazione della struttura nell'ambito delle strutture polivalenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 comprendenti servizi sanitari di tipo ospedaliero, servizi ambulatoriali (anche di piccola chirurgia ambulatoriale), servizi semi-residenziali per persone parzialmente non autosufficienti nonche' servizi socio-assistenziali di tipo residenziale o semi-residenziali per persone autosufficienti e servizi diurni di socializzazione e supporto alle persone anziane o disabili. 4. Le convenzioni tra le unita' sanitarie locali e le RSA di cui al comma 1 sono stipulate in conformita' allo schema tipo predisposto dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41. 5. Gli schemi di convenzione di cui al comma precedente devono prevedere in particolare: a) i servizi assicurati dalla RSA, con riferimento al livello assistenziale da garantire agli ospiti; b) i servizi assicurati all'interno del complesso in cui e' collocata la RSA, con specificazione di quelli utilizzati in comune e delle relative modalita' di utilizzazione al fine di realizzare una maggiore economicita' della gestione nonche' le modalita' di collegamento con i servizi dell'unita' sanitaria locale; c) i nominativi degli operatori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10; d) l'elenco nominativo del personale con indicazione della relativa professionalita', qualifica e mansioni; e) le modalita' per la corresponsione della diaria a carico dell'unita' sanitaria locale nonche' l'entita' della diaria per le attivita' non sanitarie e le modalita' per la riscossione delle somme dovute per concorso nella spesa da parte degli ospiti ovvero per le richieste di rimborso da parte del comune di residenza di cui all'articolo 25; f) le modalita' di dimissione, anche temporanea, dalla RSA, sia per ricovero in altra struttura sanitaria, sia per rientro in famiglia, in funzione della garanzia nei confronti dell'ospite di essere riammesso come previsto all'articolo 13 e i relativi riflessi sulla diaria di cui alla lettera d); g) le modalita' di integrazione dell'ospite con il contesto familiare e sociale anche in funzione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 21; h) l'apporto delle associazioni di volontariato e le relative modalita'; i) la durata della convenzione, che deve essere, di norma, non inferiore a tre anni.