Art. 24.
        Criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni
 
   1.   Le   unita'  sanitarie  locali,  nell'ambito  del  fabbisogno
individuato dalla programmazione regionale, ad integrazione di quelle
a diretta gestione, possono stipulare convenzioni con RSA gestite  da
comuni,  da  istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza, da
istituzioni  o  enti  pubblici  nonche'  con  RSA private, purche' in
possesso  dell'autorizzazione  all'apertura   e   al   funzionamento,
rilasciata ai sensi del presente regolamento.
   2. Ai fini del convenzionamento a norma del precedente comma 1, e'
data priorita' alle RSA di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 1
settembre   1993,   n.   41  nonche'  alle  RSA  realizzate  mediante
conversione di case di cura private per  lungodegenti,  di  strutture
psichiatriche    o   neuropsichiatriche   sconvenzionate   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412  e
degli  articoli  10  e 11 della legge regionale 20 settembre 1993, n.
55, nonche' di strutture  di  cui  all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833.
   3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  2,  costituisce
requisito di priorita' per il convenzionamento con le RSA private  la
ubicazione della struttura nell'ambito delle strutture polivalenti di
cui  all'articolo  11,  comma  1,  della legge regionale 20 settembre
1993, n.  55  comprendenti  servizi  sanitari  di  tipo  ospedaliero,
servizi  ambulatoriali  (anche  di  piccola chirurgia ambulatoriale),
servizi    semi-residenziali    per    persone    parzialmente    non
autosufficienti   nonche'   servizi   socio-assistenziali   di   tipo
residenziale  o  semi-residenziali  per  persone  autosufficienti   e
servizi  diurni  di socializzazione e supporto alle persone anziane o
disabili.
   4. Le convenzioni tra le unita' sanitarie locali e le RSA  di  cui
al comma 1 sono stipulate in conformita' allo schema tipo predisposto
dalla   Giunta   regionale   a  norma  dell'articolo  3,  comma  4  e
dell'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41.
   5. Gli schemi di convenzione di cui  al  comma  precedente  devono
prevedere in particolare:
     a)  i  servizi  assicurati dalla RSA, con riferimento al livello
assistenziale da garantire agli ospiti;
     b) i servizi assicurati all'interno  del  complesso  in  cui  e'
collocata la RSA, con specificazione di quelli utilizzati in comune e
delle  relative  modalita' di utilizzazione al fine di realizzare una
maggiore  economicita'  della  gestione  nonche'  le   modalita'   di
collegamento con i servizi dell'unita' sanitaria locale;
     c)  i nominativi degli operatori di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 10;
     d) l'elenco  nominativo  del  personale  con  indicazione  della
relativa professionalita', qualifica e mansioni;
     e)  le  modalita'  per  la  corresponsione della diaria a carico
dell'unita' sanitaria locale nonche' l'entita' della  diaria  per  le
attivita' non sanitarie e le modalita' per la riscossione delle somme
dovute  per  concorso nella spesa da parte degli ospiti ovvero per le
richieste di rimborso  da  parte  del  comune  di  residenza  di  cui
all'articolo 25;
     f)  le modalita' di dimissione, anche temporanea, dalla RSA, sia
per ricovero  in  altra  struttura  sanitaria,  sia  per  rientro  in
famiglia,  in  funzione  della  garanzia nei confronti dell'ospite di
essere riammesso come previsto all'articolo 13 e i relativi  riflessi
sulla diaria di cui alla lettera d);
     g)  le  modalita'  di  integrazione  dell'ospite con il contesto
familiare e sociale anche in funzione di quanto previsto al  comma  4
dell'articolo 21;
     h)  l'apporto  delle  associazioni di volontariato e le relative
modalita';
     i) la durata della convenzione, che deve essere, di  norma,  non
inferiore a tre anni.