Art. 25. Diarie e concorso dell'utente o del comune di residenza al costo delle prestazioni 1. La diaria giornaliera da corrispondere alle RSA pubbliche e private convenzionate nonche' la percentuale delle spese di gestione delle RSA dipendenti dalle unita' sanitarie locali o con esse convenzionate da porre a carico del fondo sanitario regionale sono determinate con deliberazione della Giunta regionale a norma dell'articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41, previa trattativa con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, in relazione al livello assistenziale assicurato nella struttura o nei relativi moduli. 2. Ai fini del calcolo della quota parte della diaria concernente gli oneri relativi ad attivita' di natura non sanitaria, la Giunta regionale tiene conto delle seguenti componenti di costo: a) fitto reale o figurativo dei locali utilizzati per l'ospitalita' degli utenti; b) manutenzione ordinaria (quota parte); c) imposte e tasse ed eventuali oneri per anticipazioni di tesoreria; d) premi di assicurazione per incendio, furto e responsabilita' civile, ivi compresa la copertura assicurativa degli operatori volontari; e) oneri diretti e riflessi per il personale addetto ad attivita' non sanitarie: operatori tecnici addetti all'assistenza (quota parte in relazione al livello assistenziale della RSA) addetti amministrativi e ai servizi generali; terapisti occupazionali o educatori professionali; f) spese generali di amministrazione (quota parte); g) spese per vitto; h) spese per utenze: energia elettrica, acqua, telefono, smaltimento rifiuti e simili (quota parte); i) spese per combustibili; l) spese di guardaroba, stireria e lavanderia utensili e stoviglie; m) spese di pulizia; n) quota di ammortamento per gli impianti e le attrezzature non sanitarie; o) spese di trasporto; p) spese per attivita' ricreative e culturali. 3. Ai fini del calcolo della quota parte della diaria per gli oneri relativi ad attivita' di natura sanitaria, la Giunta regionale tiene conto delle seguenti componenti di costo: a) fitto reale o figurativo dei locali utilizzati per attivita' sanitarie; b) oneri diretti e riflessi per il personale addetto ad attivita' sanitarie: medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, dietista, operatori tecnici addetti all'assistenza (quota parte in relazione al livello assistenziale della RSA); c) oneri per le consulenze assicurate dall'unita' sanitaria locale; d) quota di ammortamento per gli impianti e le attrezzature sanitarie; e) materiale sanitario di medicazione e di disinfezione (qualora non fornito dall'unita' sanitaria locale); f) quota parte delle spese di cui alle lettere b), f) e h) del comma 2. 4. Le quote parti della diaria concernenti le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono differenziate in relazione al livello assistenziale garantito nella RSA o nei nuclei in cui si articola la RSA. In ogni caso, gli oneri per le attivita' non sanitarie non possono incidere in misura superiore al cinquanta per cento della diaria complessiva. 5. Restano comunque a carico degli utenti: a) le eventuali quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste dalla vigente normativa; b) le spese per prestazioni di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalita' degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere, e simili); c) le spese per prestazioni individuali di confort ambientale (telefono in camera, servizio bar e simili). 6. La Giunta regionale, in sede di determinazione della diaria a norma dei commi precedenti, fissa i criteri per la determinazione delle tariffe concernenti le prestazioni di cui alle precedenti lettere b) e c). 7. La quota parte della diaria per le attivita' di natura sanitaria e' a carico dell'unita' sanitaria locale. 8. La quota parte della diaria per le spese di natura non sanitaria e' a carico, in tutto o in parte, degli ospiti in base al reddito percepito, risultante dalla dichiarazione IRPEF dell'anno precedente e dagli altri elementi da cui puo' desumersi il reddito del nucleo familiare, rilevato dal comune competente, tramite il nucleo di valutazione dell'unita' sanitaria locale di residenza dell'assistito, anche con riferimento alla vigente normativa in materia fiscale. Gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge di "assegno di accompagnamento" sono tenuti alla corresponsione alla RSA dell'intera quota di detto "assegno di accompagnamento" quale contributo alle spese di cui al presente comma. 9. In sede di determinazione della diaria di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale individua i parametri di reddito cui rapportare l'entita' del concorso dell'utente. Nella determinazione dei predetti parametri, deve essere garantita, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41, la conservazione all'ospite di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla pensione sociale, fermo restando quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale stessa, in relazione agli oneri derivanti da familiari a carico (coniuge, figli minori o adulti invalidi). 10. Nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte, in tutto o in parte, alla quota parte della diaria a suo carico, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa, in base alla propria capacita' economica accertata nella procedura di ammissione, nei limiti e con le modalita' individuate dalla Giunta regionale nella deliberazione prevista al comma 6. 11. Nel caso in cui la quota parte della diaria di cui al comma 6 non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, come previsto ai commi 8, 9 e 10, il comune di residenza provvede a corrispondere un contributo integrativo, fino a copertura della diaria stessa, utilizzando i finanziamenti che saranno annualmente stanziati nel bilancio regionale a detto titolo. Il comune ha facolta', in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie, di garantire agli utenti la conservazione di una quota aggiuntiva della pensione o del reddito in godimento, a norma dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41. 12. I comuni possono delegare alle unita' sanitarie locali, in tutto o in parte, le competenze ad essi spettanti per l'attuazione della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41, ai sensi della vigente normativa regionale e nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni assicurando alle unita' sanitarie locali stesse i necessari mezzi finanziari anche a valere sui fondi di cui al comma precedente.