Art. 25.
       Diarie e concorso dell'utente o del comune di residenza
                     al costo delle prestazioni
 
   1.  La  diaria  giornaliera  da corrispondere alle RSA pubbliche e
private convenzionate nonche' la percentuale delle spese di  gestione
delle  RSA  dipendenti  dalle  unita'  sanitarie  locali  o  con esse
convenzionate da porre a carico del fondo  sanitario  regionale  sono
determinate   con   deliberazione  della  Giunta  regionale  a  norma
dell'articolo 11 della legge  regionale  1  settembre  1993,  n.  41,
previa  trattativa  con  le  organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale,  in  relazione   al   livello
assistenziale assicurato nella struttura o nei relativi moduli.
   2.  Ai fini del calcolo della quota parte della diaria concernente
gli oneri relativi ad attivita' di natura non  sanitaria,  la  Giunta
regionale tiene conto delle seguenti componenti di costo:
     a)   fitto   reale   o  figurativo  dei  locali  utilizzati  per
l'ospitalita' degli utenti;
     b) manutenzione ordinaria (quota parte);
     c) imposte e tasse  ed  eventuali  oneri  per  anticipazioni  di
tesoreria;
     d)  premi di assicurazione per incendio, furto e responsabilita'
civile,  ivi  compresa  la  copertura  assicurativa  degli  operatori
volontari;
     e)  oneri  diretti  e  riflessi  per  il  personale  addetto  ad
attivita' non sanitarie:  operatori  tecnici  addetti  all'assistenza
(quota parte in relazione al livello assistenziale della RSA) addetti
amministrativi  e  ai  servizi  generali;  terapisti  occupazionali o
educatori professionali;
     f) spese generali di amministrazione (quota parte);
     g) spese per vitto;
     h)  spese  per  utenze:  energia  elettrica,  acqua,   telefono,
smaltimento rifiuti e simili (quota parte);
     i) spese per combustibili;
     l)  spese  di  guardaroba,  stireria  e  lavanderia  utensili  e
stoviglie;
     m) spese di pulizia;
     n) quota di ammortamento per gli impianti e le attrezzature  non
sanitarie;
     o) spese di trasporto;
     p) spese per attivita' ricreative e culturali.
   3.  Ai  fini  del  calcolo  della quota parte della diaria per gli
oneri relativi ad attivita' di natura sanitaria, la Giunta  regionale
tiene conto delle seguenti componenti di costo:
     a)  fitto reale o figurativo dei locali utilizzati per attivita'
sanitarie;
     b)  oneri  diretti  e  riflessi  per  il  personale  addetto  ad
attivita'   sanitarie:   medici,    infermieri,    terapisti    della
riabilitazione,  dietista,  operatori  tecnici addetti all'assistenza
(quota parte in relazione al livello assistenziale della RSA);
     c) oneri per  le  consulenze  assicurate  dall'unita'  sanitaria
locale;
     d)  quota  di  ammortamento  per  gli impianti e le attrezzature
sanitarie;
     e) materiale sanitario di medicazione e di disinfezione (qualora
non fornito dall'unita' sanitaria locale);
     f) quota parte delle spese di cui alle lettere b), f) e  h)  del
comma 2.
   4.  Le quote parti della diaria concernenti le attivita' di cui ai
commi 1 e 2 sono differenziate in relazione al livello  assistenziale
garantito  nella  RSA o nei nuclei in cui si articola la RSA. In ogni
caso, gli oneri per le attivita' non sanitarie non  possono  incidere
in misura superiore al cinquanta per cento della diaria complessiva.
   5. Restano comunque a carico degli utenti:
     a)  le  eventuali  quote  di partecipazione alla spesa sanitaria
previste dalla vigente normativa;
     b)  le  spese  per  prestazioni  di  cura  personale  aggiuntive
rispetto  a quelle assicurate alla generalita' degli ospiti (lavaggio
biancheria personale, barbiere e parrucchiere, e simili);
     c) le spese per prestazioni individuali  di  confort  ambientale
(telefono in camera, servizio bar e simili).
   6.  La  Giunta regionale, in sede di determinazione della diaria a
norma dei commi precedenti, fissa i  criteri  per  la  determinazione
delle  tariffe  concernenti  le  prestazioni  di  cui alle precedenti
lettere b) e c).
   7. La  quota  parte  della  diaria  per  le  attivita'  di  natura
sanitaria e' a carico dell'unita' sanitaria locale.
   8.  La  quota  parte  della  diaria  per  le  spese  di natura non
sanitaria e' a carico, in tutto o in parte, degli ospiti in  base  al
reddito  percepito,  risultante  dalla  dichiarazione IRPEF dell'anno
precedente e dagli altri elementi da cui puo'  desumersi  il  reddito
del  nucleo  familiare,  rilevato  dal  comune competente, tramite il
nucleo di  valutazione  dell'unita'  sanitaria  locale  di  residenza
dell'assistito,  anche  con  riferimento  alla  vigente  normativa in
materia fiscale. Gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge  di
"assegno di accompagnamento" sono tenuti alla corresponsione alla RSA
dell'intera   quota  di  detto  "assegno  di  accompagnamento"  quale
contributo alle spese di cui al presente comma.
   9. In  sede  di  determinazione  della  diaria  di  cui  ai  commi
precedenti,  la Giunta regionale individua i parametri di reddito cui
rapportare l'entita' del concorso dell'utente.  Nella  determinazione
dei  predetti  parametri,  deve  essere  garantita,  in conformita' a
quanto previsto dall'art.  11,  comma  3,  della  legge  regionale  1
settembre  1993,  n.  41, la conservazione all'ospite di una quota di
pensione o di reddito di importo pari alla  pensione  sociale,  fermo
restando  quanto  stabilito  nel comma 2 dell'articolo 11 della legge
regionale stessa, in relazione agli oneri derivanti  da  familiari  a
carico (coniuge, figli minori o adulti invalidi).
   10.  Nel  caso  in cui l'ospite non sia in grado di far fronte, in
tutto o in parte, alla quota parte  della  diaria  a  suo  carico,  i
familiari  tenuti  all'obbligo  degli alimenti ai sensi dell'articolo
433 del codice civile dovranno contribuire al pagamento della  diaria
stessa,  in  base  alla  propria  capacita' economica accertata nella
procedura di ammissione, nei limiti e con  le  modalita'  individuate
dalla Giunta regionale nella deliberazione prevista al comma 6.
   11.  Nel caso in cui la quota parte della diaria di cui al comma 6
non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico  dell'utente  o
dei  suoi  familiari,  come previsto ai commi 8, 9 e 10, il comune di
residenza provvede a corrispondere un contributo integrativo, fino  a
copertura  della  diaria  stessa,  utilizzando  i  finanziamenti  che
saranno annualmente stanziati nel bilancio regionale a detto  titolo.
Il  comune  ha  facolta',  in  relazione  alle proprie disponibilita'
finanziarie, di garantire agli utenti la conservazione di  una  quota
aggiuntiva  della  pensione  o  del  reddito  in  godimento,  a norma
dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n.
41.
   12. I comuni possono delegare alle  unita'  sanitarie  locali,  in
tutto  o  in  parte, le competenze ad essi spettanti per l'attuazione
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41, ai sensi della vigente
normativa regionale e nel rispetto  dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n.  502  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  assicurando  alle  unita'  sanitarie
locali  stesse  i necessari mezzi finanziari anche a valere sui fondi
di cui al comma precedente.