Art. 26. Sperimentazione 1. Il presente regolamento e' a carattere sperimentale e sara' adeguato, con deliberazione del Consiglio regionale, a seguito di un periodo di applicazione, di durata almeno biennale, del modello organizzativo e degli strumenti previsti nel regolamento stesso, tenuto conto delle risultanze dell'attivita' di sorveglianza effettuata dal nucleo regionale di vigilanza e controllo di cui all'articolo 20. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Roma, 6 settembre 1994 PROIETTI Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 aprile 1994 con deliberazione n. 978 vistata dalla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale del Lazio in data 5 agosto 1994, con verbale n. 1171/39. ------------ (Omissis).