Art. 26.
                           Sperimentazione
 
   1. Il presente regolamento e' a  carattere  sperimentale  e  sara'
adeguato,  con deliberazione del Consiglio regionale, a seguito di un
periodo di applicazione,  di  durata  almeno  biennale,  del  modello
organizzativo  e  degli  strumenti  previsti  nel regolamento stesso,
tenuto  conto  delle  risultanze   dell'attivita'   di   sorveglianza
effettuata  dal  nucleo  regionale  di  vigilanza  e controllo di cui
all'articolo 20.
   Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.
    Roma, 6 settembre 1994
 
                              PROIETTI
 
   Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 aprile  1994
con  deliberazione  n.  978  vistata  dalla  Commissione di controllo
sull'amministrazione regionale del Lazio in data 5 agosto  1994,  con
verbale n. 1171/39.
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  (Omissis).