Art. 3.
                 Requisiti di carattere strutturale
 
   1.  Le  RSA  devono  essere  in possesso dei requisiti strutturali
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del
22  dicembre  1989  "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
amministrativa delle  regioni  e  province  autonome  concernente  la
realizzazione  di  strutture  sanitarie  residenziali per anziani non
autosufficienti  non  assistibili   a   domicilio   o   nei   servizi
semi-residenziali".
   2.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4,  della  legge  regionale 1
settembre 1993, n. 41, concernente "Organizzazione,  funzionamento  e
realizzazione  delle  residenze  sanitarie  assistenziali", la Giunta
regionale, per giustificati motivi di ordine tecnico, puo' consentire
soluzioni strutturali in deroga ai  requisiti  fissati  dall'atto  di
indirizzo  e coordinamento di cui al comma precedente, sempre che sia
garantita  la  caratterizzazione  tipologica  delle  strutture  e  la
funzionalita'  e l'efficienza dei servizi in rapporto alle specifiche
esigenze degli ospiti.
   3. La Giunta regionale  non  puo'  comunque  consentire  soluzioni
strutturali  in deroga ai criteri n. 8, n. 9, lettere a), b) e d), n.
10 e n. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  22
dicembre 1989.