Art. 3. Requisiti di carattere strutturale 1. Le RSA devono essere in possesso dei requisiti strutturali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semi-residenziali". 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41, concernente "Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali", la Giunta regionale, per giustificati motivi di ordine tecnico, puo' consentire soluzioni strutturali in deroga ai requisiti fissati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma precedente, sempre che sia garantita la caratterizzazione tipologica delle strutture e la funzionalita' e l'efficienza dei servizi in rapporto alle specifiche esigenze degli ospiti. 3. La Giunta regionale non puo' comunque consentire soluzioni strutturali in deroga ai criteri n. 8, n. 9, lettere a), b) e d), n. 10 e n. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989.