Art. 4. Principi organizzativi e funzionali 1. L'organizzazione della RSA deve essere tale da creare le condizioni necessarie per garantire alle persone ospiti: a) il rispetto della dignita' e della liberta' personale, della riservatezza, dell'individualita' e delle convinzioni religiose; b) la continuita' dei rapporti sociali e della vita di relazione, al di fuori della RSA, consentendo all'ospite, compatibilmente con le sue condizioni psico-fisiche, la liberta' di movimento anche all'esterno della struttura; c) un ambiente di vita il piu' possibile simile a quello della comunita' di provenienza, quanto a ritmi di vita, attivita' culturali e di svago, nonche' a stile abitativo, permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri; d) la socializzazione, all'interno della RSA, anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi associativi esistenti nel territorio; e) un intervento globale ed interdisciplinare attuato dagli operatori che, con competenze diverse, ma con pari diritto e dignita', interagiscono nelle attivita'; f) la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di recupero, anche attraverso forme di collaborazione diretta con gli operatori, coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato e coloro che, anche al di fuori dei rapporti di parentela, intrattengano con l'ospite relazioni di carattere affettivo.