Art. 4.
                 Principi organizzativi e funzionali
 
   1.  L'organizzazione  della  RSA  deve  essere  tale  da creare le
condizioni necessarie per garantire alle persone ospiti:
     a)  il rispetto della dignita' e della liberta' personale, della
riservatezza, dell'individualita' e delle convinzioni religiose;
     b)  la  continuita'  dei  rapporti  sociali  e  della  vita   di
relazione,   al   di   fuori   della   RSA,  consentendo  all'ospite,
compatibilmente con le sue condizioni psico-fisiche, la  liberta'  di
movimento anche all'esterno della struttura;
     c)  un  ambiente di vita il piu' possibile simile a quello della
comunita' di provenienza, quanto a ritmi di vita, attivita' culturali
e di svago, nonche' a stile abitativo,  permettendo  agli  ospiti  di
personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;
     d)   la   socializzazione,  all'interno  della  RSA,  anche  con
l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle  associazioni  di
volontariato  e  degli  altri  organismi  associativi  esistenti  nel
territorio;
     e) un intervento  globale  ed  interdisciplinare  attuato  dagli
operatori  che,  con  competenze  diverse,  ma  con  pari  diritto  e
dignita', interagiscono nelle attivita';
     f) la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al
piano di recupero, anche attraverso forme di  collaborazione  diretta
con   gli   operatori,   coinvolgendo   anche  le  organizzazioni  di
volontariato e  coloro  che,  anche  al  di  fuori  dei  rapporti  di
parentela,   intrattengano   con   l'ospite  relazioni  di  carattere
affettivo.