Art. 5.
              Organizzazione e funzionamento delle RSA
 
   1. Le RSA, di norma, sono  organizzate  in  nuclei  fino  a  venti
posti-residenza    e    comprendono,    complessivamente,    sessanta
posti-residenza. Ferma restando l'organizzazione per nuclei,  le  RSA
possono  comprendere fino ad un massimo di centoventi posti-residenza
in caso di strutture ubicate  in  zone  ad  alta  densita'  abitativa
ovvero  qualora trattasi di procedere alla riconversione di strutture
gia' esistenti con ricettivita' superiore a duecento posti letto.  Le
RSA  possono  comprendere  nuclei  con  una  ricettivita' complessiva
inferiore ai sessanta posti-residenza in caso di strutture  collegate
o  inserite  in strutture sanitarie di ricovero e cura o in strutture
socio-assistenziali per soggetti autosufficienti.
   2. Le RSA  ospitano  persone  appartenenti  alla  stessa  area  di
intervento,   nel   qual   caso  sono  organizzate,  preferibilmente,
raggruppando gli ospiti in  nuclei  omogenei  per  patologia,  ovvero
possono  ospitare  persone appartenenti a diverse aree di intervento,
purche' nei singoli nuclei siano ospitate persone della stessa  area.
Le  RSA  non possono destinare, di norma, piu' di un nucleo a persone
affette  da  disturbi  psichici  e,  comunque,  non  possono   essere
riservate  esclusivamente a persone appartenenti all'area del disagio
mentale.
   3. Nell'ambito delle strutture ove sono  ubicate  le  RSA  possono
essere organizzati:
     a)  servizi  socio-sanitari  a  ciclo  diurno  diretti a persone
parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
     b) servizi sanitari ambulatoriali aperti  alla  fruizione  della
generalita' degli utenti;
     c)  unita'  di  degenza  preferibilmente  per  riabilitazione  e
lungodegenza post-acuzie;
     d) servizi socio-assistenziali residenziali e  non  residenziali
rivolti ad anziani e portatori di handicap.
   4.  Nel caso indicato al comma precedente, potra' essere prevista,
sempreche' sia salvaguardata la  funzionalita'  del  servizio  e  nel
rispetto  dei  principi  indicati  all'articolo 4, l'utilizzazione di
spazi e servizi in comune. Le relative modalita'  organizzative  sono
previste nel regolamento interno di cui all'articolo 11.
   5. Le RSA sono collegate funzionalmente con i servizi territoriali
facenti   capo   alle   attivita'   socio-sanitarie   del  distretto,
comprendenti l'assistenza medico-generica, il  segretariato  sociale,
l'assistenza  domiciliare sanitaria e socio-assistenziale, i centri a
carattere  residenziale  diurno,  anche  al  fine  di  garantire   la
continuita'  degli  interventi  assistenziali  agli  ospiti  dopo  la
dimissione.  Le  RSA  sono  altresi'  collegate  funzionalmente,   in
relazione  alle  specifiche  patologie  degli  ospiti, alle strutture
ospedaliere, pubbliche o private, ed, in particolare, alle  divisioni
di  geriatria,  ai  servizi  di  day-hospital  e  di  spedalizzazione
domiciliare nonche' alle strutture specialistiche  poliambulatoriali,
ai  servizi  e  ai  centri  territoriali di riabilitazione nonche' ai
dipartimenti di salute mentale.
   6. Le RSA gestite dalle  unita'  sanitarie  locali,  al  fine  del
contenimento  dei relativi costi, devono utilizzare, preferibilmente,
i servizi generali delle strutture ospedaliere, in  particolare,  per
l'approntamento  dei  pasti,  il servizio lavanderia e il servizio di
pulizia,  sempre  che  cio'  sia   compatibile   con   le   modalita'
organizzative di tali attivita'. Le RSA private possono organizzare i
servizi  predetti mediante forme consortili o accordi con altre RSA o
altre istituzioni sanitarie ovvero con aziende erogatrici di servizi.
   7. Entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente
regolamento,  la  Regione  individua  la  dotazione  strumentale,  di
apparecchiature e di farmaci di cui devono disporre le RSA.