Art. 5. Organizzazione e funzionamento delle RSA 1. Le RSA, di norma, sono organizzate in nuclei fino a venti posti-residenza e comprendono, complessivamente, sessanta posti-residenza. Ferma restando l'organizzazione per nuclei, le RSA possono comprendere fino ad un massimo di centoventi posti-residenza in caso di strutture ubicate in zone ad alta densita' abitativa ovvero qualora trattasi di procedere alla riconversione di strutture gia' esistenti con ricettivita' superiore a duecento posti letto. Le RSA possono comprendere nuclei con una ricettivita' complessiva inferiore ai sessanta posti-residenza in caso di strutture collegate o inserite in strutture sanitarie di ricovero e cura o in strutture socio-assistenziali per soggetti autosufficienti. 2. Le RSA ospitano persone appartenenti alla stessa area di intervento, nel qual caso sono organizzate, preferibilmente, raggruppando gli ospiti in nuclei omogenei per patologia, ovvero possono ospitare persone appartenenti a diverse aree di intervento, purche' nei singoli nuclei siano ospitate persone della stessa area. Le RSA non possono destinare, di norma, piu' di un nucleo a persone affette da disturbi psichici e, comunque, non possono essere riservate esclusivamente a persone appartenenti all'area del disagio mentale. 3. Nell'ambito delle strutture ove sono ubicate le RSA possono essere organizzati: a) servizi socio-sanitari a ciclo diurno diretti a persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti; b) servizi sanitari ambulatoriali aperti alla fruizione della generalita' degli utenti; c) unita' di degenza preferibilmente per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie; d) servizi socio-assistenziali residenziali e non residenziali rivolti ad anziani e portatori di handicap. 4. Nel caso indicato al comma precedente, potra' essere prevista, sempreche' sia salvaguardata la funzionalita' del servizio e nel rispetto dei principi indicati all'articolo 4, l'utilizzazione di spazi e servizi in comune. Le relative modalita' organizzative sono previste nel regolamento interno di cui all'articolo 11. 5. Le RSA sono collegate funzionalmente con i servizi territoriali facenti capo alle attivita' socio-sanitarie del distretto, comprendenti l'assistenza medico-generica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-assistenziale, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di garantire la continuita' degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione. Le RSA sono altresi' collegate funzionalmente, in relazione alle specifiche patologie degli ospiti, alle strutture ospedaliere, pubbliche o private, ed, in particolare, alle divisioni di geriatria, ai servizi di day-hospital e di spedalizzazione domiciliare nonche' alle strutture specialistiche poliambulatoriali, ai servizi e ai centri territoriali di riabilitazione nonche' ai dipartimenti di salute mentale. 6. Le RSA gestite dalle unita' sanitarie locali, al fine del contenimento dei relativi costi, devono utilizzare, preferibilmente, i servizi generali delle strutture ospedaliere, in particolare, per l'approntamento dei pasti, il servizio lavanderia e il servizio di pulizia, sempre che cio' sia compatibile con le modalita' organizzative di tali attivita'. Le RSA private possono organizzare i servizi predetti mediante forme consortili o accordi con altre RSA o altre istituzioni sanitarie ovvero con aziende erogatrici di servizi. 7. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, la Regione individua la dotazione strumentale, di apparecchiature e di farmaci di cui devono disporre le RSA.