Art. 6. P r e s t a z i o n i 1. Presso le RSA devono essere garantite le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 che concorrono al mantenimento delle capacita' funzionali residue degli ospiti ovvero al recupero dell'autonomia in relazione alla loro patologia e in funzione del raggiungimento o mantenimento del miglior livello possibile di qualita' della vita degli ospiti stessi. In particolare, nelle RSA sono erogate: a) prestazioni di medicina generale, come indicata all'articolo 7; b) prestazioni specialistiche come indicato all'articolo 8; c) prestazioni farmaceutiche come indicato all'articolo 9; d) prestazioni infermieristiche comprendenti, oltre alle normali prestazioni di routine (terapia iniettiva, fleboclisi, prelievi) il controllo delle prestazioni terapeutiche, la prevenzione delle infezioni e delle cadute, l'individuazione precoce delle eventuali modificazioni dello stato di salute fisica e di compromissione funzionale, l'attivazione tempestiva degli interventi necessari da parte degli altri operatori competenti; e) prestazioni riabilitative atte ad impedire gli effetti involutivi del danno stabilizzato, con particolare riguardo alla rieducazione dell'ospite allo svolgimento delle comuni attivita' quotidiane (deambulazione e azioni elementari di vita anche con idonei supporti) nonche' alla rieducazione psico-sociale, soprattutto attraverso la terapia occupazionale; f) consulenza e controllo dietologico comprendenti interventi sia di carattere generale che di carattere specifico sulle diete dei singoli ospiti; g) prestazioni di sostegno psicologico agli ospiti e concorso nella verifica dell'attuazione del progetto terapeutico individuale; h) prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare consistenti nell'aiuto all'ospite per l'igiene e la cura della propria persona e dell'ambiente; i) prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione nei confronti delle persone totalmente non autosufficienti, con riduzione al massimo del tempo trascorso a letto; l) prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto e servizi generali, rapportate alle particolari condizioni degli ospiti; m) attivita' di animazione, occupazionale, ricreativa, di integrazione e di raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine, soprattutto attraverso ergoterapia, attivita' ludiche, tecniche psicologiche di orientamento e riattivazione per soggetti con deterioramento mentale anche senile; sistematici incontri con familiari ed amici nonche' attivazione delle attivita' di segretariato sociale, utilizzando il contributo delle associazioni di volontariato a norma della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29; n) trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie all'esterno della RSA. 2. L'ospitalita' presso le RSA puo' essere anche temporanea e programmata per: a) il completamento di programmi riabilitativi gia' iniziati in ospedale o in centri convenzionati ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) la riduzione del carico assistenziale sulla famiglia per brevi e determinati periodi, anche a seguito di temporanea sospensione degli interventi dei servizi domiciliari. 3. L'ospitalita' temporanea puo' essere anche prevista come permanenza dell'ospite per tutto l'arco della giornata o per periodi limitati, anche in funzione delle esigenze di lavoro dei familiari ovvero durante la notte in relazione a specifiche patologie. 4. Nelle RSA sono assicurate prestazioni protetiche, odontoiatriche complete e podologiche alle condizioni previste per la generalita' dei cittadini. Sono, altresi', assicurate: a) prestazioni di cura personale (barbiere, parrucchiere, e simili) a richiesta degli ospiti e con oneri a carico degli stessi; b) l'assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a seconda della confessione degli ospiti.