Art. 6.
                        P r e s t a z i o n i
 
   1. Presso le RSA devono essere garantite  le  prestazioni  di  cui
all'articolo  2  della  legge  regionale  1 settembre 1993, n. 41 che
concorrono al mantenimento delle capacita' funzionali  residue  degli
ospiti  ovvero  al  recupero  dell'autonomia  in  relazione alla loro
patologia e in funzione del raggiungimento o mantenimento del miglior
livello possibile di qualita' della  vita  degli  ospiti  stessi.  In
particolare, nelle RSA sono erogate:
     a)  prestazioni di medicina generale, come indicata all'articolo
7;
     b) prestazioni specialistiche come indicato all'articolo 8;
     c) prestazioni farmaceutiche come indicato all'articolo 9;
     d) prestazioni infermieristiche comprendenti, oltre alle normali
prestazioni di routine (terapia iniettiva, fleboclisi,  prelievi)  il
controllo   delle  prestazioni  terapeutiche,  la  prevenzione  delle
infezioni e delle cadute, l'individuazione  precoce  delle  eventuali
modificazioni  dello  stato  di  salute  fisica  e  di compromissione
funzionale, l'attivazione tempestiva degli  interventi  necessari  da
parte degli altri operatori competenti;
     e)  prestazioni  riabilitative  atte  ad  impedire  gli  effetti
involutivi del danno  stabilizzato,  con  particolare  riguardo  alla
rieducazione  dell'ospite  allo  svolgimento  delle  comuni attivita'
quotidiane (deambulazione e  azioni  elementari  di  vita  anche  con
idonei supporti) nonche' alla rieducazione psico-sociale, soprattutto
attraverso la terapia occupazionale;
     f)  consulenza  e  controllo dietologico comprendenti interventi
sia di carattere generale che di carattere specifico sulle diete  dei
singoli ospiti;
     g)  prestazioni  di  sostegno psicologico agli ospiti e concorso
nella verifica dell'attuazione del progetto terapeutico individuale;
     h) prestazioni di  aiuto  personale  e  di  assistenza  tutelare
consistenti  nell'aiuto  all'ospite  per  l'igiene  e  la  cura della
propria persona e dell'ambiente;
     i) prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione
nei confronti  delle  persone  totalmente  non  autosufficienti,  con
riduzione al massimo del tempo trascorso a letto;
     l)  prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto
e servizi generali,  rapportate  alle  particolari  condizioni  degli
ospiti;
     m)   attivita'  di  animazione,  occupazionale,  ricreativa,  di
integrazione e di raccordo con  l'ambiente  familiare  e  sociale  di
origine,   soprattutto  attraverso  ergoterapia,  attivita'  ludiche,
tecniche psicologiche di orientamento e  riattivazione  per  soggetti
con  deterioramento  mentale  anche  senile; sistematici incontri con
familiari  ed  amici   nonche'   attivazione   delle   attivita'   di
segretariato sociale, utilizzando il contributo delle associazioni di
volontariato a norma della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29;
     n)  trasporto,  accompagnamento  ed  eventuale assistenza per la
fruizione di prestazioni sanitarie all'esterno della RSA.
   2. L'ospitalita' presso le RSA  puo'  essere  anche  temporanea  e
programmata per:
     a)  il completamento di programmi riabilitativi gia' iniziati in
ospedale o in centri convenzionati ai sensi  dell'articolo  26  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
     b)  la  riduzione  del  carico  assistenziale sulla famiglia per
brevi  e  determinati  periodi,  anche  a   seguito   di   temporanea
sospensione degli interventi dei servizi domiciliari.
   3.  L'ospitalita'  temporanea  puo'  essere  anche  prevista  come
permanenza dell'ospite per tutto l'arco della giornata o per  periodi
limitati,  anche  in  funzione delle esigenze di lavoro dei familiari
ovvero durante la notte in relazione a specifiche patologie.
   4.   Nelle   RSA   sono   assicurate    prestazioni    protetiche,
odontoiatriche complete e podologiche alle condizioni previste per la
generalita' dei cittadini. Sono, altresi', assicurate:
     a)  prestazioni  di  cura  personale  (barbiere, parrucchiere, e
simili) a richiesta degli ospiti e con oneri a carico degli stessi;
     b) l'assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza  di
diversi  assistenti  religiosi  a  seconda  della  confessione  degli
ospiti.