Art. 8. Prestazioni specialistiche 1. Le prestazioni specialistiche comprendono visite specialistiche, prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio nonche' le altre prestazioni specialistiche erogabili dal servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente. 2. Le prestazioni specialistiche di cui al precedente comma sono assicurate dalla unita' sanitaria locale mediante specialisti a rapporto di lavoro dipendente o con essa convenzionati, in conformita' alla normativa in vigore. Per le RSA convenzionate, nell'ambito della convenzione, puo' essere prevista anche l'utilizzazione di specialisti presenti nel complesso polifunzionale di servizi in cui e' collocata la RSA.