Art. 8.
                     Prestazioni specialistiche
 
   1.    Le    prestazioni    specialistiche    comprendono    visite
specialistiche,   prestazioni   specialistiche   e   di   diagnostica
strumentale   e   di   laboratorio   nonche'   le  altre  prestazioni
specialistiche erogabili dal servizio sanitario  regionale  ai  sensi
della normativa vigente.
   2.  Le  prestazioni specialistiche di cui al precedente comma sono
assicurate dalla  unita'  sanitaria  locale  mediante  specialisti  a
rapporto   di   lavoro   dipendente  o  con  essa  convenzionati,  in
conformita' alla normativa  in  vigore.  Per  le  RSA  convenzionate,
nell'ambito   della   convenzione,   puo'   essere   prevista   anche
l'utilizzazione di specialisti presenti nel complesso  polifunzionale
di servizi in cui e' collocata la RSA.