Art. 9. Prestazioni farmaceutiche 1. Le prestazioni farmaceutiche sono assicurate con le modalita' e nei limiti previsti per la generalita' dei cittadini. 2. Per le RSA pubbliche e private convenzionate, i farmaci da somministrare in esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, il materiale e i presidi sanitari e di medicazione nonche' le protesi, sono forniti dalla farmacia ospedaliera dell'unita' sanitaria locale, ovvero con le diverse modalita' che verranno individuate dalla Regione anche in rapporto alla localizzazione delle RSA stesse.