Art. 9.
                      Prestazioni farmaceutiche
 
   1. Le prestazioni farmaceutiche sono assicurate con le modalita' e
nei limiti previsti per la generalita' dei cittadini.
   2.  Per  le  RSA  pubbliche  e private convenzionate, i farmaci da
somministrare  in   esenzione   dalla   partecipazione   alla   spesa
farmaceutica,  il  materiale  e  i  presidi sanitari e di medicazione
nonche'  le  protesi,  sono  forniti   dalla   farmacia   ospedaliera
dell'unita'  sanitaria  locale,  ovvero  con le diverse modalita' che
verranno  individuate  dalla   Regione   anche   in   rapporto   alla
localizzazione delle RSA stesse.