Art. 2.
 
   1. L'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1986 e' sostituito
dal seguente:
 
                              "Art. 4.
                        Relazioni periodiche
 
   1.  Entro  il mese di marzo, gli I.A.C.P. trasmettono alla Regione
una relazione sulla  base  dei  risultati  conseguiti  nell'esercizio
precedente,   nonche'   una   proposta   di  programma  di  attivita'
comprensiva dei piani  di  dimissione  del  patrimonio  e  dei  nuovi
investimenti. Sulla base degli elementi che emergono da tali atti, la
Giunta   regionale   formula   la   proposta  di  atto  di  indirizzo
dell'attivita' degli istituti per l'esercizio successivo al quale gli
istituti medesimi debbono attenersi nella formulazione  delle  scelte
di  bilancio  e  la  sottopone,  sentita la consulta regionale di cui
all'articolo 3, all'approvazione del Consiglio regionale".