Art. 2. 1. L'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1986 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Relazioni periodiche 1. Entro il mese di marzo, gli I.A.C.P. trasmettono alla Regione una relazione sulla base dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente, nonche' una proposta di programma di attivita' comprensiva dei piani di dimissione del patrimonio e dei nuovi investimenti. Sulla base degli elementi che emergono da tali atti, la Giunta regionale formula la proposta di atto di indirizzo dell'attivita' degli istituti per l'esercizio successivo al quale gli istituti medesimi debbono attenersi nella formulazione delle scelte di bilancio e la sottopone, sentita la consulta regionale di cui all'articolo 3, all'approvazione del Consiglio regionale".