Art. 3.
 
   1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge  regionale  n.  14
del 1986, e' sostituito dal seguente:
   "2.  La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di
vigilanza, puo' richiedere l'acquisizione di atti e documenti e  puo'
effettuare ispezioni".