Art. 4.
 
   1. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1986 e' sostituito
dal seguente:
 
                              "Art. 8.
       Composizione e nomina del consiglio di amministrazione
                      e del collegio sindacale
 
   1. Il consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. e' composto da:
     a) il presidente;
     b) il vice presidente;
     c) tre membri.
   2.  Il  consiglio  di  amministrazione e' nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
   3. Dei membri di cui al comma 1, uno e' designato dalla  provincia
e  quattro  sono designati dal Consiglio regionale nel rispetto della
legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12, ed ai sensi dell'articolo  54
dello  statuto  regionale.  Il  presidente ed il vice presidente sono
comunque designati dal Consiglio  regionale  nell'ambito  complessivo
dei componenti il consiglio di amministrazione.
   4.  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  essere  sciolto  con
deliberazione  della  Giunta   regionale,   sentita   la   competente
commissione consiliare permanente, in caso di:
     a)  persistente violazione di norme di legge, di regolamento, di
direttive  o  di  indirizzi  regionali   oppure   per   altre   gravi
irregolarita';
     b)  mancata  attuazione,  per  ritardi imputabili all'istituto o
senza giustificato motivo, dei programmi costruttivi e di  quelli  di
gestione del patrimonio immobiliare;
     c) impossibilita' di funzionamento dell'organo.
   5.  Con  la  deliberazione  di scioglimento viene nominato, per la
provvisoria gestione dell'ente, un commissario  straordinario  scelto
anche tra i dirigenti regionali con qualifica apicale. Il commissario
straordinario  resta in carica per un periodo di tre mesi prorogabile
per una sola volta con provvedimento  motivato;  entro  tali  termini
debbono essere ricostituiti gli organi di amministrazione dell'ente.
   6.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare permanente, puo' revocare il presidente di un istituto e/o
dichiarare la decadenza sua  e/o  degli  altri  consiglieri  e/o  dei
componenti  il  collegio  sindacale,  per gravi motivi ovvero qualora
siano  venuti  meno  i  requisiti  indicati   per   la   nomina;   il
provvedimento e' assunto previa contestazione dei motivi di revoca ai
suddetti membri, i quali entro i successivi trenta giorni possono far
pervenire le loro osservazioni e contestazioni.
   7.  Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed
i componenti possono essere confermati per una sola volta.
   8. Le funzioni di presidente, di vice presidente e di  consigliere
degli   I.A.C.P.   sono   incompatibili  con  quelle  di  consigliere
regionale, provinciale e comunale.
   9. Il collegio sindacale e' composto da:
     a) il presidente;
     b) due membri.
   10. Il collegio sindacale e' nominato con decreto  del  Presidente
della  Giunta  regionale,  previa designazione dei relativi membri da
parte della Giunta regionale.
   11. Il presidente ed i membri del collegio sindacale devono essere
scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.
   12. Il collegio  sindacale  dura  in  carica  quattro  anni  ed  i
componenti possono essere confermati per una sola volta".