Art. 4. 1. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1986 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. Composizione e nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale 1. Il consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. e' composto da: a) il presidente; b) il vice presidente; c) tre membri. 2. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Dei membri di cui al comma 1, uno e' designato dalla provincia e quattro sono designati dal Consiglio regionale nel rispetto della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12, ed ai sensi dell'articolo 54 dello statuto regionale. Il presidente ed il vice presidente sono comunque designati dal Consiglio regionale nell'ambito complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione. 4. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, in caso di: a) persistente violazione di norme di legge, di regolamento, di direttive o di indirizzi regionali oppure per altre gravi irregolarita'; b) mancata attuazione, per ritardi imputabili all'istituto o senza giustificato motivo, dei programmi costruttivi e di quelli di gestione del patrimonio immobiliare; c) impossibilita' di funzionamento dell'organo. 5. Con la deliberazione di scioglimento viene nominato, per la provvisoria gestione dell'ente, un commissario straordinario scelto anche tra i dirigenti regionali con qualifica apicale. Il commissario straordinario resta in carica per un periodo di tre mesi prorogabile per una sola volta con provvedimento motivato; entro tali termini debbono essere ricostituiti gli organi di amministrazione dell'ente. 6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, puo' revocare il presidente di un istituto e/o dichiarare la decadenza sua e/o degli altri consiglieri e/o dei componenti il collegio sindacale, per gravi motivi ovvero qualora siano venuti meno i requisiti indicati per la nomina; il provvedimento e' assunto previa contestazione dei motivi di revoca ai suddetti membri, i quali entro i successivi trenta giorni possono far pervenire le loro osservazioni e contestazioni. 7. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati per una sola volta. 8. Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli I.A.C.P. sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale. 9. Il collegio sindacale e' composto da: a) il presidente; b) due membri. 10. Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione dei relativi membri da parte della Giunta regionale. 11. Il presidente ed i membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. 12. Il collegio sindacale dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati per una sola volta".