Art. 7.
                          Norma transitoria
 
   1.  In  sede  di  prima  applicazione,  si procede alla nomina dei
consigli di amministrazione e dei collegi sindacali  degli  I.A.C.P.,
entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente legge.
   2.  Gli  attuali  consigli  di amministrazione e collegi sindacali
nonche' eventuali commissari straordinari cessano dalle loro funzioni
con decorrenza dal giorno di insediamento  degli  organi  di  cui  al
comma 1.
   3.  Al commissario straordinario dello I.A.C.P. della provincia di
Roma, nominato dal Consiglio regionale con deliberazione 31  dicembre
1992,  n.  616  e  tuttora  in  carica,  spetta,  in  sede  di  prima
applicazione della presente legge, l'indennita' di  cui  al  comma  4
dell'articolo 5 a far data dal 1 gennaio 1993.