Art. 7. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, si procede alla nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli I.A.C.P., entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli attuali consigli di amministrazione e collegi sindacali nonche' eventuali commissari straordinari cessano dalle loro funzioni con decorrenza dal giorno di insediamento degli organi di cui al comma 1. 3. Al commissario straordinario dello I.A.C.P. della provincia di Roma, nominato dal Consiglio regionale con deliberazione 31 dicembre 1992, n. 616 e tuttora in carica, spetta, in sede di prima applicazione della presente legge, l'indennita' di cui al comma 4 dell'articolo 5 a far data dal 1 gennaio 1993.