Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1989, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. 1. Sono organi dell'istituto 'Montecelio' il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori dei conti. 2. La gestione dell'istituto 'Montecelio' e' affidata al consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, eletti dal Consiglio regionale tra persone che abbiano comprovata esperienza, comunque non inferiore a cinque anni, nella direzione di strutture complesse, in amministrazioni pubbliche o in enti privati. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed e' rieleggibile. 3. Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto tra i membri del consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei componenti, e' il presidente dell'istituto e suo legale rappresentante. 4. Il consiglio di amministrazione delibera: a) lo statuto e le sue modificazioni; b) il regolamento interno dell'istituto; c) la nomina del comitato scientifico didattico; d) la nomina del direttore didattico, indicato dal comitato scientifico didattico, tra i propri componenti; e) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale, da trasmettere alla Giunta regionale per la successiva proposta di legge al Consiglio regionale; f) i bilanci preventivi ed i rendiconti generali; g) i programmi di attivita' dell'istituto ed i relativi aggiornamenti; h) gli schemi di convenzioni da sottoscrivere con le universita', gli enti di formazione e gli schemi di contratto per gli incarichi per i docenti e gli esperti; i) ogni altro provvedimento previsto da norme legislative o regolamentari. 5. Il consiglio di amministrazione provvede altresi' a nominare, su proposta del presidente, il vice presidente. 6. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione ed e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti tutti eletti dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. 7. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale. 8. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 7 viene nominato un commissario per la gestione straordinaria dell'istituto, che resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. 9. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4 la Giunta regionale puo' nominare un commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali sia stata accertata la non volonta' del consiglio a provvedere nei termini assegnati. 10. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, nonche' al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti, compete un'indennita' di presenza pari a quella spettante al presidente ed ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali. 11. Al presidente del consiglio di amministrazione compete inoltre un'indennita' mensile nella misura, comunque non superiore al 50 per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali, fissata dalla Giunta regionale. 12. Il rimborso delle spese di viaggio e' disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali. 13. Il comitato scientifico didattico e' l'organismo consultivo preposto alla programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, dei piani di studio, degli incarichi di docenza e delle attivita' a quanto precede connesse. Dura in carica cinque anni e puo' essere rieletto. Il numero dei suoi componenti non puo' essere inferiore a tre o superiore a cinque, tutti con personalita' di chiara fama nei settori della comunicazione e della grafica che abbiano gia' svolto tale incarico presso l'istituto o che abbiano svolto attivita' didattiche presso lo stesso per almeno tre anni. 14. Il direttore didattico: a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, fungendo da segretario e redigendone i verbali; b) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici amministrativi, rispondendone al consiglio di amministrazione; d) adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa previsti da norme legislative e regolamentari; e) predispone gli atti per la formulazione del bilancio e dei rendiconti e cura l'istruttoria di ogni altro atto da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione; f) firma ed e' responsabile della legittimita' degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore didattico e del funzionario preposto alla ragioneria che ne risponde in solido; g) conferisce, su proposta del comitato scientifico didattico, gli incarichi di insegnamento e di ricerca, necessari per l'attuazione del programma di attivita'; h) cura l'esercizio dei poteri di spesa ai fini dell'attuazione dei programmi di attivita', ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture, prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti e convenzioni, nonche' l'esercizio dell'attivita' contrattuale dalla quale derivi una entrata per l'istituto. 15. Nel caso di gravi inadempimenti o di risultato negativo della gestione, l'incarico di direttore didattico puo' essere revocato dal consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le controdeduzioni. 16. Il rapporto di lavoro del direttore didattico e' regolato da apposito contratto a tempo determinato stipulato nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia ed il compenso spettante e' ragguagliato alla retribuzione del dirigente di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.".