Art. 2.
 
   1.  L'articolo  2  della  legge  regionale  n.  27  del  1989,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 2.
 
   1.   Sono   organi  dell'istituto  'Montecelio'  il  consiglio  di
amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.
   2. La gestione dell'istituto 'Montecelio' e' affidata al consiglio
di amministrazione, composto di cinque membri, nominati  con  decreto
del Presidente della Giunta regionale, eletti dal Consiglio regionale
tra persone che abbiano comprovata esperienza, comunque non inferiore
a   cinque   anni,   nella   direzione  di  strutture  complesse,  in
amministrazioni  pubbliche  o  in  enti  privati.  Il  consiglio   di
amministrazione dura in carica cinque anni ed e' rieleggibile.
   3.  Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto tra i
membri del consiglio stesso, a maggioranza assoluta  dei  componenti,
e' il presidente dell'istituto e suo legale rappresentante.
   4. Il consiglio di amministrazione delibera:
     a) lo statuto e le sue modificazioni;
     b) il regolamento interno dell'istituto;
     c) la nomina del comitato scientifico didattico;
     d)  la  nomina  del  direttore  didattico, indicato dal comitato
scientifico didattico, tra i propri componenti;
     e) l'organizzazione amministrativa  e  la  pianta  organica  del
personale,  da  trasmettere  alla  Giunta regionale per la successiva
proposta di legge al Consiglio regionale;
     f) i bilanci preventivi ed i rendiconti generali;
     g)  i  programmi  di  attivita'  dell'istituto  ed  i   relativi
aggiornamenti;
     h)   gli   schemi   di   convenzioni  da  sottoscrivere  con  le
universita', gli enti di formazione e gli schemi di contratto per gli
incarichi per i docenti e gli esperti;
     i) ogni altro provvedimento  previsto  da  norme  legislative  o
regolamentari.
   5.  Il  consiglio di amministrazione provvede altresi' a nominare,
su proposta del presidente, il vice presidente.
   6. Il collegio dei revisori dei conti, nominato  con  decreto  del
Presidente  della Giunta regionale, resta in carica per la durata del
consiglio di amministrazione ed e' composto dal  presidente,  da  due
membri  effettivi  e  due membri supplenti tutti eletti dal Consiglio
regionale tra  gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
   7.  In  caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni
di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei
componenti, il consiglio di amministrazione puo' essere  sciolto  con
decreto   del   Presidente   della   Giunta   regionale  su  conforme
deliberazione della Giunta regionale.
   8. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 7 viene nominato un
commissario per la gestione straordinaria dell'istituto, che resta in
carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.
   9. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui  all'articolo  4
la  Giunta  regionale  puo'  nominare  un  commissario  ad  acta  per
l'adozione di specifici atti per i quali sia stata accertata  la  non
volonta' del consiglio a provvedere nei termini assegnati.
   10.   Al   presidente   ed   ai   componenti   del   consiglio  di
amministrazione, nonche' al presidente ed ai componenti del  collegio
dei  revisori  dei  conti,  compete  un'indennita' di presenza pari a
quella spettante al presidente  ed  ai  componenti  del  comitato  di
controllo sugli atti degli enti locali.
   11. Al presidente del consiglio di amministrazione compete inoltre
un'indennita'  mensile nella misura, comunque non superiore al 50 per
cento dell'indennita' spettante  ai  consiglieri  regionali,  fissata
dalla Giunta regionale.
   12.  Il  rimborso  delle  spese  di  viaggio e' disciplinato dalla
normativa prevista per i dipendenti regionali.
   13. Il comitato scientifico didattico  e'  l'organismo  consultivo
preposto alla programmazione degli indirizzi scientifici e didattici,
dei  piani  di studio, degli incarichi di docenza e delle attivita' a
quanto precede connesse. Dura in carica cinque  anni  e  puo'  essere
rieletto.  Il  numero dei suoi componenti non puo' essere inferiore a
tre o superiore a cinque, tutti con personalita' di chiara  fama  nei
settori  della  comunicazione e della grafica che abbiano gia' svolto
tale incarico  presso  l'istituto  o  che  abbiano  svolto  attivita'
didattiche presso lo stesso per almeno tre anni.
   14. Il direttore didattico:
     a)  partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di
amministrazione, fungendo da segretario e redigendone i verbali;
     b)  cura  l'attuazione  delle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione;
     c)  dirige  il  personale  e  sovrintende al funzionamento degli
uffici amministrativi, rispondendone al consiglio di amministrazione;
     d)  adotta  gli  atti  di  gestione   finanziaria,   tecnica   e
amministrativa previsti da norme legislative e regolamentari;
     e)  predispone  gli  atti per la formulazione del bilancio e dei
rendiconti e cura l'istruttoria di  ogni  altro  atto  da  sottoporre
all'esame del consiglio di amministrazione;
     f)  firma  ed  e' responsabile della legittimita' degli atti del
consiglio  di  amministrazione  e  del  presidente.  Gli   atti   che
comportano  impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore
didattico e del funzionario preposto alla ragioneria che ne  risponde
in solido;
     g)  conferisce,  su proposta del comitato scientifico didattico,
gli  incarichi  di  insegnamento  e   di   ricerca,   necessari   per
l'attuazione del programma di attivita';
     h)  cura l'esercizio dei poteri di spesa ai fini dell'attuazione
dei programmi di attivita', ivi compresi quelli inerenti  a  progetti
per  lavori,  forniture, prestazioni, adottando tutti i provvedimenti
necessari e stipulando i relativi contratti  e  convenzioni,  nonche'
l'esercizio   dell'attivita'  contrattuale  dalla  quale  derivi  una
entrata per l'istituto.
   15. Nel caso di gravi inadempimenti o di risultato negativo  della
gestione,  l'incarico di direttore didattico puo' essere revocato dal
consiglio di amministrazione, previa contestazione degli  addebiti  e
concessione di un termine per le controdeduzioni.
   16.  Il  rapporto di lavoro del direttore didattico e' regolato da
apposito contratto a tempo determinato  stipulato  nel  rispetto  dei
principi  della  legislazione  vigente  in  materia  ed  il  compenso
spettante e' ragguagliato alla retribuzione del dirigente di  cui  al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni.".