Art. 4. 1. L'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1989, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. 1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro venti giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'istituto 'Montecelio' riguardanti lo statuto ed i regolamenti, nonche' le tariffe dell'attivita' didattica; tali deliberazioni sono inviate all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro dieci giorni dalla loro adozione. 2. Nei casi di comprovata urgenza, il consiglio di amministrazione dell'istituto 'Montecelio' puo' dichiarare le deliberazioni di cui al comma 1 immediatamente esecutive; tali deliberazioni sono inviate entro tre giorni alla Giunta regionale che puo' annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento. 3. Sono approvate ai sensi della legge regionale n. 19 del 1991, le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituto 'Montecelio' relative: a) al bilancio di previsione; b) all'assestamento e alle variazioni del bilancio di previsione; c) al rendiconto generale. 4. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, puo' richiedere l'acquisizione di atti e documenti e puo' effettuare ispezioni.".