Art. 4.
 
   1.  L'articolo  4  della  legge  regionale  n.  27  del  1989,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 4.
 
   1.  Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che
vi provvede entro venti  giorni  dal  ricevimento,  le  deliberazioni
dell'istituto  'Montecelio'  riguardanti lo statuto ed i regolamenti,
nonche' le tariffe dell'attivita' didattica; tali deliberazioni  sono
inviate  all'assessorato  regionale  competente in materia di diritto
allo studio entro dieci giorni dalla loro adozione.
   2. Nei casi di comprovata urgenza, il consiglio di amministrazione
dell'istituto 'Montecelio' puo' dichiarare le deliberazioni di cui al
comma 1 immediatamente esecutive;  tali  deliberazioni  sono  inviate
entro  tre  giorni  alla  Giunta  regionale che puo' annullarle entro
dieci giorni dalla data di ricevimento.
   3. Sono approvate ai sensi della legge regionale n. 19  del  1991,
le  deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione  dell'istituto
'Montecelio' relative:
     a) al bilancio di previsione;
     b)  all'assestamento  e  alle   variazioni   del   bilancio   di
previsione;
     c) al rendiconto generale.
   4.  La  Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di
vigilanza, puo' richiedere l'acquisizione di atti e documenti e  puo'
effettuare ispezioni.".