Art. 4.
                      Approvazione dei progetti
 
   1.  I  progetti  sono approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell'Assessore ai problemi del lavoro, sulla base di una  istruttoria
tecnica  espletata  dalla  Finanziaria  laziale  di  sviluppo  (FILAS
S.p.a.) entro trenta giorni dalla data di presentazione e sentito  il
parere del comitato di valutazione di cui all'articolo 7.
   2.  I  progetti  vanno  presentati  all'Assessorato  regionale  ai
problemi del lavoro ed alla FILAS S.p.a.