Art. 4. Approvazione dei progetti 1. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai problemi del lavoro, sulla base di una istruttoria tecnica espletata dalla Finanziaria laziale di sviluppo (FILAS S.p.a.) entro trenta giorni dalla data di presentazione e sentito il parere del comitato di valutazione di cui all'articolo 7. 2. I progetti vanno presentati all'Assessorato regionale ai problemi del lavoro ed alla FILAS S.p.a.