Art. 5.
                     Modalita' di finanziamento
 
   1.  L'erogazione  del  finanziamento e' effettuata con le seguenti
modalita':
     a) 20 per cento a  titolo  di  anticipazione  al  momento  della
esecutivita' della concessione;
     b)  70 per cento al ricevimento dell'attestazione dell'avvio del
progetto;
     c)  10  per   cento   al   ricevimento   dell'attestazione   del
completamento  del  progetto  corredata  dalla  rendicontazione delle
spese sostenute.