Art. 5. Modalita' di finanziamento 1. L'erogazione del finanziamento e' effettuata con le seguenti modalita': a) 20 per cento a titolo di anticipazione al momento della esecutivita' della concessione; b) 70 per cento al ricevimento dell'attestazione dell'avvio del progetto; c) 10 per cento al ricevimento dell'attestazione del completamento del progetto corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.