Art. 8. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti, nel bilancio di previsione della Regione, i seguenti capitoli di spesa con l'indicazione, accanto a ciascuno, dello stanziamento per l'esercizio finanziario 1994: capitolo n. 24140 con la denominazione: "Fondo per i finanziamenti degli interventi straordinari per favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro", con lo stanziamento di L. 4 miliardi; capitolo n. 24141 con la denominazione: "Fondo per la concessione di garanzie fidejussorie a favore delle piccole e medie imprese, anche cooperative e artigiane, per i finanziamenti rientranti nei progetti tesi a favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro", con lo stanziamento di L. 1 miliardo. 2. All'onere complessivo di L. 5 miliardi per il 1994, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29002, lettera a) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994. 3. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari successivi sono determinati con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 30 dicembre 1994 PROIETTI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 dicembre 1994.