Art. 8.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per l'attuazione  della  presente  legge  sono  istituiti,  nel
bilancio  di  previsione  della Regione, i seguenti capitoli di spesa
con  l'indicazione,  accanto  a  ciascuno,  dello  stanziamento   per
l'esercizio finanziario 1994:
    capitolo   n.   24140   con   la   denominazione:  "Fondo  per  i
finanziamenti degli interventi straordinari per favorire  la  ripresa
economica  e  lo  sviluppo  dell'occupazione  nell'area contigua alla
centrale ENEL di Montalto di Castro", con lo  stanziamento  di  L.  4
miliardi;
    capitolo n. 24141 con la denominazione: "Fondo per la concessione
di  garanzie  fidejussorie  a  favore  delle piccole e medie imprese,
anche cooperative e artigiane, per  i  finanziamenti  rientranti  nei
progetti   tesi  a  favorire  la  ripresa  economica  e  lo  sviluppo
dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di
Castro", con lo stanziamento di L. 1 miliardo.
   2. All'onere complessivo di L. 5  miliardi  per  il  1994,  si  fa
fronte  mediante  riduzione  di  pari  importo del capitolo n. 29002,
lettera a) del bilancio di previsione della Regione  per  l'esercizio
finanziario 1994.
   3.  Gli  stanziamenti relativi agli esercizi finanziari successivi
sono determinati con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 30 dicembre 1994
 
                              PROIETTI
 
 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 dicembre
1994.