Art. 2.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  dell'articolo
127  della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed
entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 10 gennaio 1995
 
                              PROIETTI
 
 Il  visto  del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 gennaio
1995.