IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In attesa dell'approvazione del piano regionale per le medie e grandi strutture di vendita, la Giunta Regionale rilascia: a) il nulla-osta previsto dall'art. 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426 solo per esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq 600 nei seguenti casi: 1) quando si intende concentrare l'attivita' di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico operanti nello stesso Comune da almeno 3 anni; 2) nei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, quando esiste la disponibilita' nel Piano commerciale del Comune o, in mancanza del piano, quando c'e' il parere favorevole della Commissione comunale per il commercio; 3) nei Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 9999 abitanti, quando esiste la disponibilita' nel piano commerciale vigente del Comune, o in mancanza del piano, quando la richiesta e' conforme ai criteri previsti dalla legge n. 121/1987; b) il nulla-osta previsto dall'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 solo per esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 1600 purche' vi siano i pareri favorevoli della Commissione comunale per il commercio e della Giunta comunale e, per i generi di largo e generale consumo e per i centri commerciali, oltre ai pareri favorevoli, e' necessario che siano previsti nei criteri regionali di urbanistica commerciale vigenti.