IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   In attesa dell'approvazione del piano regionale  per  le  medie  e
grandi strutture di vendita, la Giunta Regionale rilascia:
     a)  il  nulla-osta  previsto  dall'art. 26 della legge 11 giugno
1971, n. 426 solo per esercizi commerciali con superficie di  vendita
non superiore a mq 600 nei seguenti casi:
     1)  quando  si  intende  concentrare  l'attivita'  di almeno due
esercizi dello stesso  settore  merceologico  operanti  nello  stesso
Comune da almeno 3 anni;
     2)  nei  Comuni  con  popolazione  fino  a 5000 abitanti, quando
esiste la disponibilita' nel  Piano  commerciale  del  Comune  o,  in
mancanza   del   piano,   quando  c'e'  il  parere  favorevole  della
Commissione comunale per il commercio;
     3) nei Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 9999 abitanti,
quando esiste la disponibilita' nel  piano  commerciale  vigente  del
Comune,  o  in mancanza del piano, quando la richiesta e' conforme ai
criteri previsti dalla legge n. 121/1987;
     b) il nulla-osta previsto dall'art. 27  della  legge  11  giugno
1971,  n.  426  solo  per  esercizi  con  superficie  di  vendita non
superiore a mq 1600  purche'  vi  siano  i  pareri  favorevoli  della
Commissione  comunale per il commercio e della Giunta comunale e, per
i generi di largo e generale consumo  e  per  i  centri  commerciali,
oltre  ai  pareri  favorevoli,  e'  necessario che siano previsti nei
criteri regionali di urbanistica commerciale vigenti.