Art. 2. La Giunta regionale provvede a ripartire tra le ULSS nei limiti dello stanziamento di bilancio, la somma disponibile, in proporzione al numero dei dializzati residenti nell'ambito di ciascuna ULSS. Le ULSS utilizzano gli importi assegnati esclusivamente per le provvidenze in favore dei nefropatici. Le provvidenze: sussidio mensile, rimborso spese di viaggio per la effettuazione di dialisi e contributi per trapianti di rene determi- nate con leggi regionali 21 aprile 1977, n. 19, 14 novembre 1978, n. 69 e 9 settembre 1983, n. 60, vengono ridotte in misura proporzionale a quella prevista per ciascuna provvidenza dalle stesse leggi, nei limiti della somma assegnata dalla Regione.