Art. 2.
 
   La Giunta regionale provvede a ripartire tra le  ULSS  nei  limiti
dello  stanziamento di bilancio, la somma disponibile, in proporzione
al numero dei dializzati residenti nell'ambito di ciascuna ULSS.
   Le ULSS utilizzano gli importi  assegnati  esclusivamente  per  le
provvidenze in favore dei nefropatici.
   Le provvidenze: sussidio mensile, rimborso spese di viaggio per la
effettuazione  di dialisi e contributi per trapianti di rene determi-
nate con leggi regionali 21 aprile 1977, n. 19, 14 novembre 1978,  n.
69 e 9 settembre 1983, n. 60, vengono ridotte in misura proporzionale
a  quella  prevista  per ciascuna provvidenza dalle stesse leggi, nei
limiti della somma assegnata dalla Regione.