Art. 3.
 
   Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della
presente  legge,  valutati  per  l'anno  1994  in L. 1.500.000.00, si
provvede  mediante  utilizzazione   dell'apposita   partita   n.   1,
dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1994.
   Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
in  corso,  sono  apportate  le  seguenti  variazioni  in  termini di
competenza e cassa:
   (Omissis).
   La partita n. 1 dell'elenco 3 e' conseguentemente soppressa.