Art. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1994 in L. 1.500.000.00, si provvede mediante utilizzazione dell'apposita partita n. 1, dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1994. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa: (Omissis). La partita n. 1 dell'elenco 3 e' conseguentemente soppressa.