Art. 2. Modifica dell'articolo 25, quarto comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 1. All'articolo 25, quarto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, le parole ed al Vice Segretario Generale del Consiglio regionale sono sostituite dalle parole ", al Vice Segretario Generale del Consiglio regionale ed al Vice Ragioniere Generale".