Art. 2.
               Modifica dell'articolo 25, quarto comma
             della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
 
  1. All'articolo 25, quarto comma, della legge regionale n. 53/1981,
come  da  ultimo  modificato dall'articolo 29 della legge regionale 2
febbraio 1991, n. 8, le parole  ed al Vice  Segretario  Generale  del
Consiglio  regionale    sono  sostituite  dalle  parole  ",  al  Vice
Segretario Generale del Consiglio regionale  ed  al  Vice  Ragioniere
Generale".