Art. 3. 1. All'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "6. Al dipendente regionale comandato presso l'Ente ai sensi del comma 5 e' corrisposta, per tutto il periodo di durata del comando, l'indennita' di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge regionale n. 39/1993, prevista per i direttori di Servizio autonomo".