Art. 3.
 
  1.  All'articolo  13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "6. Al dipendente regionale comandato presso l'Ente  ai  sensi  del
comma  5  e' corrisposta, per tutto il periodo di durata del comando,
l'indennita' di cui all'articolo 21 della legge regionale  31  agosto
1981,  n.  53, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge
regionale n. 39/1993, prevista per i direttori di Servizio autonomo".