Art. 4. Modifica dell'articolo 22, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 1. L'articolo 22 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42, e' sostituito dal seguente: "Art. 22. 1. La preposizione degli Assessori effettivi alle Direzioni regionali avviene secondo i seguenti criteri: a) nel Dipartimento per gli affari istituzionali, almeno un Assessore effettivo; b) nel Dipartimento per il territorio e l'ambiente, almeno due Assessori effettivi; c) nel Dipartimento per i servizi sociali, almeno due Assessori effettivi; d) nel Dipartimento per le attivita' economico-produttive, almeno tre Assessori effettivi. 2. Oltre alla preposizione alle Direzioni regionali, da effettuare secondo i criteri di cui al comma 1, gli Assessori effettivi possono essere altresi' preposti ai Servizi autonomi.".