Art. 4.
  Modifica dell'articolo 22, della legge regionale 1 marzo 1988, n.
7
 
  1. L'articolo 22 della legge regionale 1 marzo  1988,  n.  7,  come
modificato dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1992, n.
42, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 22.
 
  1.   La  preposizione  degli  Assessori  effettivi  alle  Direzioni
regionali avviene secondo i seguenti criteri:
   a) nel  Dipartimento  per  gli  affari  istituzionali,  almeno  un
Assessore effettivo;
   b)  nel  Dipartimento  per  il territorio e l'ambiente, almeno due
Assessori effettivi;
   c)  nel  Dipartimento  per i servizi sociali, almeno due Assessori
effettivi;
   d) nel Dipartimento per le attivita' economico-produttive,  almeno
tre Assessori effettivi.
  2.  Oltre alla preposizione alle Direzioni regionali, da effettuare
secondo i criteri di cui al comma 1, gli Assessori effettivi  possono
essere altresi' preposti ai Servizi autonomi.".