Art. 5. Modifica dell'articolo 77, comma 1, lettera b) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 1. All'articolo 77, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) provvede, in posizione di piena autonomia e senza vincoli gerarchici, al riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa ed al controllo sulla legittimita' degli stessi e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto speciale di autonomia, nonche' al riscontro amministrativo contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, realizzando cosi' il controllo interno di ragioneria.".