Art. 5.
           Modifica dell'articolo 77, comma 1, lettera b)
              della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
 
  1. All'articolo 77, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n.
7, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b)  provvede,  in  posizione  di  piena autonomia e senza vincoli
gerarchici, al riscontro amministrativo contabile  dei  provvedimenti
di  spesa  ed  al  controllo  sulla legittimita' degli stessi e degli
altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte  dei  conti  ai
sensi  dell'articolo  58 dello Statuto speciale di autonomia, nonche'
al riscontro amministrativo contabile sui rendiconti  dei  funzionari
delegati, realizzando cosi' il controllo interno di ragioneria.".