Art. 6. Modifica dell'articolo 128 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 1. L'articolo 128 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e' sostituito dal seguente: "Art. 128. 1. La Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti cura gli adempimenti in materia di viabilita' ed infrastrutture di trasporto, di strutture ed attivita' portuali, di trasporti pubblici locali, di trasporto delle merci e di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.".