Art. 6.
 Modifica dell'articolo 128 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
 
  1.  L'articolo  128  della  legge  regionale 1 marzo 1988, n. 7, e'
sostituito dal seguente:
                             "Art. 128.
  1. La Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti cura gli
adempimenti in materia di viabilita' ed infrastrutture di  trasporto,
di  strutture ed attivita' portuali, di trasporti pubblici locali, di
trasporto delle merci e di concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali.".