Art. 7.
 Modifica dell'articolo 131 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
 
  1. L'articolo 131 della legge regionale 1  marzo  1988,  n.  7,  e'
sostituito dal seguente:
                             "Art. 131.
  1. Il Servizio dei porti e della navigazione interna:
   a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia
di portualita' e navigazione interna;
   b)  promuove  e  coordina  la  realizzazione  di opere ed impianti
finalizzati  al   miglioramento   della   funzionalita'   dei   porti
commerciali;
   c)  cura  la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche
nei porti, negli approdi e nelle vie d'acqua di competenza regionale;
   d) attende agli adempimenti concernenti la navigazione interna;
   e) provvede al rilascio di concessioni per le  occupazioni  e  gli
usi  di  aree  o  di  altri  beni  del  demanio marittimo, fluviale e
lacuale,   quando   l'utilizzazione    prevista    abbia    finalita'
turistico-ricreative,    sentita   la   Direzione   regionale   della
pianificazione territoriale;
   f)  predispone, in collaborazione con il competente Servizio della
Direzione regionale del commercio e del turismo, un  piano  regionale
di  utilizzazione  per  finalita' turistico-ricreative delle aree del
demanio marittimo, di  concerto  con  la  Direzione  regionale  della
pianificazione territoriale.".