Art. 7. Modifica dell'articolo 131 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 1. L'articolo 131 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e' sostituito dal seguente: "Art. 131. 1. Il Servizio dei porti e della navigazione interna: a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di portualita' e navigazione interna; b) promuove e coordina la realizzazione di opere ed impianti finalizzati al miglioramento della funzionalita' dei porti commerciali; c) cura la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche nei porti, negli approdi e nelle vie d'acqua di competenza regionale; d) attende agli adempimenti concernenti la navigazione interna; e) provvede al rilascio di concessioni per le occupazioni e gli usi di aree o di altri beni del demanio marittimo, fluviale e lacuale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistico-ricreative, sentita la Direzione regionale della pianificazione territoriale; f) predispone, in collaborazione con il competente Servizio della Direzione regionale del commercio e del turismo, un piano regionale di utilizzazione per finalita' turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo, di concerto con la Direzione regionale della pianificazione territoriale.".