Art. 8. Modifica dell'articolo 243, comma 2 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 1. All'articolo 243 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 2 e' sostituito dai seguenti commi: "2. Assicura la predisposizione tecnica del bilancio pluriennale, di quello annuale di competenza e di cassa, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione; risponde della corretta predisposizione delle norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi; assicura altresi' la regolare tenuta delle scritture contabili e della gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinche' sia assicurata la regolarita' della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione; assicura, inoltre, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, l'omogeneita' del riscontro amministrativo-contabile dei provvedimenti di spesa, nonche' il controllo sulla legittimita' degli stessi e degli altri provvedimenti dell'Amministrazione regionale soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto speciale d'autonomia; assicura gli adempimenti cui e' tenuta la Regione in qualita' di sostituto d'imposta; assicura la regolarita' dei rapporti intercorrenti con gli istituti assistenziali e previdenziali. 2-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' del riscontro amministrativo-contabile, il Ragioniere Generale e' coadiuvato da un Vice Ragioniere Generale che svolge funzioni vicarie di sostituzione in caso di assenza o di impedimento ed al quale, in particolare, e' devoluta la funzione del coordinamento del controllo interno di ragioneria.".