Art. 8.
                 Modifica dell'articolo 243, comma 2
              della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
 
  1.  All'articolo  243  della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il
comma 2 e' sostituito dai seguenti commi:
  "2. Assicura la predisposizione tecnica del  bilancio  pluriennale,
di quello annuale di competenza e di cassa, delle relative variazioni
e  del  rendiconto  generale  della  Regione; risponde della corretta
predisposizione   delle   norme   finanziarie   degli   schemi    dei
provvedimenti legislativi; assicura altresi' la regolare tenuta delle
scritture contabili e della gestione finanziaria dei fondi regionali;
vigila  affinche'  sia  assicurata  la regolarita' della gestione del
patrimonio e del bilancio della Regione; assicura, inoltre, in  piena
autonomia  e  senza  vincoli  gerarchici, l'omogeneita' del riscontro
amministrativo-contabile  dei  provvedimenti  di  spesa,  nonche'  il
controllo sulla legittimita' degli stessi e degli altri provvedimenti
dell'Amministrazione  regionale soggetti al controllo della Corte dei
conti, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto speciale  d'autonomia;
assicura  gli  adempimenti  cui  e'  tenuta la Regione in qualita' di
sostituto   d'imposta;   assicura   la   regolarita'   dei   rapporti
intercorrenti con gli istituti assistenziali e previdenziali.
  2-bis.   Al   fine   di   assicurare  l'omogeneita'  del  riscontro
amministrativo-contabile, il Ragioniere Generale e' coadiuvato da  un
Vice  Ragioniere Generale che svolge funzioni vicarie di sostituzione
in caso di assenza o di impedimento ed al quale, in  particolare,  e'
devoluta  la  funzione  del  coordinamento  del  controllo interno di
ragioneria.".