Art. 9.
 
  1. I contingenti organici di personale regionale  da  assegnare  in
posizione  di  comando  ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo  6
della  legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati anche
per l'anno 1994, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  della  legge
regionale 12 febbraio 1990, n. 5.
  2.  Gli  oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico
ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione  della  spesa
del  bilancio  pluriennale  per gli anni 1994-1996 e del bilancio per
l'anno 1994.
  3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere  dal  1
gennaio 1994.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Trieste, 4 gennaio 1995
                               GUERRA