Art. 2.
                      Attribuzione di punteggio
 
   1.  Al  personale  regionale  di ruolo, gia' dipendente di ruolo a
livello direttivo, di enti pubblici diversi dalla regione, inquadrato
nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi  dell'art.  34
della  legge  regionale  60/84 e che abbia partecipato al concorso di
cui all'art. 36 della  legge  regionale  60/84,  viene  attibuito,  a
domanda dell'interessato ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente legge, il nuovo punteggio.
   2.  Per effetto di quanto previsto dal primo comma, la gruduatoria
del concorso di cui all'art. 36 della  legge  regionale  29  novembre
1984,  n. 60, viene riaperta limitatamente per il personale di cui al
primo comma ed esaurisce i suoi effetti, limitatamente  al  personale
che   risulti  utilmente  inserito  in  graduatoria,  con  la  nomina
dell'ultimo vincitore.