Art. 2. Attribuzione di punteggio 1. Al personale regionale di ruolo, gia' dipendente di ruolo a livello direttivo, di enti pubblici diversi dalla regione, inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 60/84 e che abbia partecipato al concorso di cui all'art. 36 della legge regionale 60/84, viene attibuito, a domanda dell'interessato ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il nuovo punteggio. 2. Per effetto di quanto previsto dal primo comma, la gruduatoria del concorso di cui all'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, viene riaperta limitatamente per il personale di cui al primo comma ed esaurisce i suoi effetti, limitatamente al personale che risulti utilmente inserito in graduatoria, con la nomina dell'ultimo vincitore.