Art. 3. Inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale 1. L'immissione nella seconda qualifica funzionale dirigenziale del personale di cui all'art. 2 e' operata seguendo l'ordine della nuova graduatoria e decorre, fermo restando l'organico stabilito dall'art. 1 della legge regionale 60/84 e dalla lett. a) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 "Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della regione", dalle date nelle quali si sono verificate vacanze di posti nella seconda qualifica funzionale dirigenziale successivamente alle nomine effettuate in seguito all'espletamento del concorso di cui all'art. 36 della legge regionale 60/84. 2. A decorrere dalle rispettive date di cui al primo comma, a ciascuno dei dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge vengono attribuite, con provvedimento della giunta regionale, le funzioni di dirigente di servizio o di dirigente di staff. 3. L'esercizio effettivo delle funzioni decorre dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dell'incarico.