Art. 3.
    Inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale
 
  1. L'immissione nella seconda qualifica funzionale dirigenziale del
personale di cui all'art. 2 e' operata seguendo l'ordine della  nuova
graduatoria  e decorre, fermo restando l'organico stabilito dall'art.
1 della legge regionale 60/84  e  dalla  lett.  a)  del  primo  comma
dell'art.   4   della   legge  regionale  14  febbraio  1987,  n.  10
"Modificazioni  ed  integrazioni  all'ordinamento  del  personale   e
all'ordinamento  organizzativo della regione", dalle date nelle quali
si  sono  verificate  vacanze  di  posti  nella   seconda   qualifica
funzionale  dirigenziale  successivamente  alle  nomine effettuate in
seguito all'espletamento del concorso di cui all'art. 36 della  legge
regionale 60/84.
   2.  A  decorrere  dalle  rispettive  date di cui al primo comma, a
ciascuno dei dirigenti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla
presente  legge  vengono  attribuite,  con provvedimento della giunta
regionale, le funzioni di dirigente di servizio  o  di  dirigente  di
staff.
   3.  L'esercizio  effettivo  delle  funzioni  decorre dalla data di
adozione del provvedimento di attribuzione dell'incarico.