Art. 10. Il volontariato 1. E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalita' di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale (SSR). Tra le associazioni di volontariato sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attivita' si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. 2. I rapporti fra le Unita' Sanitarie Locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attivita' sanitarie pubbliche sono regolate da apposite convenzioni secondo la disciplina delle norme statali e regionali vigenti in materia.