Art. 10.
                           Il volontariato
 
  1.  E'  riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato
liberamente  costituite  aventi  la  finalita'   di   concorrere   al
conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale
(SSR).  Tra  le associazioni di volontariato sono ricomprese anche le
istituzioni a carattere associativo, le cui attivita' si  fondano,  a
norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci.
  2.  I rapporti fra le Unita' Sanitarie Locali e le associazioni del
volontariato ai fini  del  loro  concorso  alle  attivita'  sanitarie
pubbliche sono regolate da apposite convenzioni secondo la disciplina
delle norme statali e regionali vigenti in materia.