Art. 11.
       La partecipazione dei cittadini e i diritti dell'utenza
 
  1.  La tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi
sanitari e' garantita nelle forme previste dalla legge.
  2.  Le  organizzazioni  del  volontariato  e  le  associazioni   di
promozione  e  tutela  dei  diritti  dei cittadini vengono consultate
dalla  Giunta  regionale  nella  impostazione  del  piano   sanitario
regionale  e  nella definizione dei criteri di verifica dei risultati
conseguiti.
  3. La Regione garantisce la tutela dei diritti dei cittadini  nella
fruizione  dei  servizi sanitari e socio-assistenziali anche fissando
attraverso  apposito  provvedimento  legislativo,  le  modalita'  per
consentire  la  presenza  degli  organismi,  di cui al comma 2, nelle
strutture delle aziende.
  4. Le Unita' Sanitarie Locali favoriscono l'azione degli  organismi
di  cui  al precedente comma. Per l'espletamento dei loro compiti, e'
agevolato l'accesso di tali organismi ai presidi  sanitari.  L'utente
e'  informato  delle  possibilita'  e messo in grado, mediante idonei
strumenti di avvalersi della  tutela  di  tali  organismi  anche  per
avanzare proposte sul funzionamento dei servizi.
  5.   A  scadenze  prestabilite,  e  comunque  nell'imminenza  della
convocazione della Conferenza di cui al  comma  4  dell'art.  14  dei
D.Lgs.  502,  il  Direttore  generale  della  Unita' Sanitaria Locale
consulta gli organismi di cui al  comma  2,  acquisendo  proposte  di
miglioramento   dei  servizi.    Le  proposte  sono  sottoposte  alla
Conferenza di cui al comma 4 dell'art.  14 del D.Lgs. 502.
  6. Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8
dell'art. 14 del D.Lgs. 502.