Art. 11. La partecipazione dei cittadini e i diritti dell'utenza 1. La tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari e' garantita nelle forme previste dalla legge. 2. Le organizzazioni del volontariato e le associazioni di promozione e tutela dei diritti dei cittadini vengono consultate dalla Giunta regionale nella impostazione del piano sanitario regionale e nella definizione dei criteri di verifica dei risultati conseguiti. 3. La Regione garantisce la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari e socio-assistenziali anche fissando attraverso apposito provvedimento legislativo, le modalita' per consentire la presenza degli organismi, di cui al comma 2, nelle strutture delle aziende. 4. Le Unita' Sanitarie Locali favoriscono l'azione degli organismi di cui al precedente comma. Per l'espletamento dei loro compiti, e' agevolato l'accesso di tali organismi ai presidi sanitari. L'utente e' informato delle possibilita' e messo in grado, mediante idonei strumenti di avvalersi della tutela di tali organismi anche per avanzare proposte sul funzionamento dei servizi. 5. A scadenze prestabilite, e comunque nell'imminenza della convocazione della Conferenza di cui al comma 4 dell'art. 14 dei D.Lgs. 502, il Direttore generale della Unita' Sanitaria Locale consulta gli organismi di cui al comma 2, acquisendo proposte di miglioramento dei servizi. Le proposte sono sottoposte alla Conferenza di cui al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 502. 6. Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 dell'art. 14 del D.Lgs. 502.