Art. 12. La programmazione sanitaria regionale 1. La programmazione sanitaria regionale si attua attraverso il Piano Sanitario Regionale (PSR), i suoi aggiornamenti e attraverso programmi specifici adottati dalla Regione. Il piano sanitario regionale e' lo strumento di programmazione con il quale il Consiglio Regionale in adeguamento al Piano Sanitario Nazionale (PSN), definisce gli obiettivi e le linee di governo del Servizio Sanitario Regionale (SSR). 2. Il Piano Sanitario Regionale di cui al comma 1 ha durata triennale. Il medesimo e' approvato, aggiornato e modificato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale con propria deliberazione, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio al quale si riferisce la programmazione, ed e' comunque, adeguato alla legislazione vigente. 3. Il piano Sanitario Regionale definisce per il triennio di riferimento: a) le priorita' di intervento ai fini del riequilibrio territoriale delle dotazioni di servizi sanitari, del miglioramento delle condizioni di fruizione da parte dei cittadini e dei livelli qualitativi e di efficienza delle prestazioni nonche' per il superamento di condizioni critiche evidenzlate anche dagli indicatori epidemiologici e clinici; b) i livelli di assistenza, da assicurare in modo uniforme sul territorio regionale, definiti sulla base di indicatori epidemiologici, clinici e strutturali con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i soggetti assistibili, tenuto conto delle prevedibili disponibilita'; c) le risorse finanziarie, necessarie ad assicurare per ciascun anno del triennio i livelli di assistenza; d) i criteri di riparto delle risorse alle Unita' Sanitarie Locali e le modalita' di compensazione della mobilita' sanitaria infraregionale; e) gli standard generali di dotazione, sulla base dei profili organizzativi e funzionali delle Unita' Sanitarie Locali; f) gli indicatori di verifica della qualita' delle prestazioni e dell'efficienza dei servizi delle Unita' Sanitarie Locali; g) gli ambiti, territoriali e di attivita', entro i quali le istituzioni sanitarie private esercitano funzioni integrative di quelle delle Unita' Sanitarie Locali; h) i progetti obiettivo da realizzare tramite l'integrazione operativa e il coordinamento funzionale dei servizi socio assistenziali di competenza dei Comuni e delle Province; i) le azioni programmate di rilievo regionale. 4. Il Piano Sanitario Regionale (PSR) provvede inoltre ad aggiornare le linee della organizzazione dei servizi. 5. I contenuti di cui al comma 3, lettere c) e d), sono di norma aggiornati annualmente. All'aggiornamento dei contenuti di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), g), h) e i), e di quelli indicati al comma 4, si provvede, di norma, con cadenza triennale. 6. Il Piano Sanitario Regionale ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Molise. 7. Agli adempimenti finalizzati all'attuazione del Piano Sanitario Regionale provvede la Giunta Regionale.