Art. 12.
                La programmazione sanitaria regionale
 
  1.  La  programmazione  sanitaria  regionale si attua attraverso il
Piano Sanitario Regionale (PSR), i suoi  aggiornamenti  e  attraverso
programmi  specifici  adottati  dalla  Regione.  Il  piano  sanitario
regionale e' lo strumento di programmazione con il quale il Consiglio
Regionale  in  adeguamento  al  Piano  Sanitario   Nazionale   (PSN),
definisce  gli obiettivi e le linee di governo del Servizio Sanitario
Regionale (SSR).
  2. Il Piano Sanitario  Regionale  di  cui  al  comma  1  ha  durata
triennale.    Il  medesimo  e' approvato, aggiornato e modificato, su
proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale con  propria
deliberazione, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio
al  quale  si  riferisce  la programmazione, ed e' comunque, adeguato
alla legislazione vigente.
  3. Il piano  Sanitario  Regionale  definisce  per  il  triennio  di
riferimento:
   a)   le   priorita'   di   intervento  ai  fini  del  riequilibrio
territoriale delle dotazioni di servizi sanitari,  del  miglioramento
delle  condizioni  di  fruizione da parte dei cittadini e dei livelli
qualitativi  e  di  efficienza  delle  prestazioni  nonche'  per   il
superamento di condizioni critiche evidenzlate anche dagli indicatori
epidemiologici e clinici;
   b)  i  livelli  di  assistenza, da assicurare in modo uniforme sul
territorio   regionale,   definiti   sulla   base    di    indicatori
epidemiologici,  clinici  e  strutturali  con la specificazione delle
prestazioni da garantire a tutti i soggetti assistibili, tenuto conto
delle prevedibili disponibilita';
   c) le risorse finanziarie, necessarie ad  assicurare  per  ciascun
anno del triennio i livelli di assistenza;
   d) i criteri di riparto delle risorse alle Unita' Sanitarie Locali
e   le   modalita'   di   compensazione   della  mobilita'  sanitaria
infraregionale;
   e) gli standard generali di  dotazione,  sulla  base  dei  profili
organizzativi e funzionali delle Unita' Sanitarie Locali;
   f)  gli  indicatori di verifica della qualita' delle prestazioni e
dell'efficienza dei servizi delle Unita' Sanitarie Locali;
   g) gli ambiti, territoriali e  di  attivita',  entro  i  quali  le
istituzioni  sanitarie  private  esercitano  funzioni  integrative di
quelle delle Unita' Sanitarie Locali;
   h) i  progetti  obiettivo  da  realizzare  tramite  l'integrazione
operativa   e   il   coordinamento   funzionale   dei  servizi  socio
assistenziali di competenza dei Comuni e delle Province;
   i) le azioni programmate di rilievo regionale.
  4.  Il  Piano  Sanitario  Regionale  (PSR)  provvede   inoltre   ad
aggiornare le linee della organizzazione dei servizi.
  5.  I  contenuti  di cui al comma 3, lettere c) e d), sono di norma
aggiornati annualmente. All'aggiornamento dei  contenuti  di  cui  al
comma 3, lettere a), b), e), f), g), h) e i), e di quelli indicati al
comma 4, si provvede, di norma, con cadenza triennale.
  6.  Il  Piano  Sanitario  Regionale  ed  i  suoi aggiornamenti sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Molise.
  7. Agli adempimenti finalizzati all'attuazione del Piano  Sanitario
Regionale provvede la Giunta Regionale.