Art. 14.
                La programmazione sanitaria regionale
                 e la determinazione del fabbisogno
 
  1. La determinazione programmatica del fabbisogno di  risorse,  sia
in  conto  corrente  che in conto capitale, per il Servizio Sanitario
Regionale (SSR) avviene in sede di Piano  Sanitario  Regionale  (PSR)
per  gli  anni relativi al periodo di riferimento. Tale fabbisogno e'
definito  in  funzione  dei  livelli  assistenziali  che  si  intende
raggiungere  in  ambito  sanitario,  cosi'  come  indicato  dal Piano
Sanitario Regionale, ed in funzione delle disponibilita'  finanziarie
della Regione.
  2.  La  determinazione  del  fabbisogno  di  risorse per le singole
U.S.L.   ed i  criteri  di  allocazione  delle  risorse  stesse  sono
definiti  nell'ambito del Piano Sanitario Regionale in relazione agli
obiettivi della programmazione sanitaria regionale  ed  alle  risorse
disponibili,  tenendo comunque conto del bacino d'utenza da servire e
delle   prestazioni   da   erogare,   oltre   che   della   mobilita'
interregionale  ed  infraregionale.  Il  fabbisogno  di risorse viene
rideterminato ogni anno secondo le modalita' di cui al comma 3.
  3. Ogni anno, entro il 30 maggio, la Giunta regionale provvede a:
   a) determinare il fabbisogno delle  Unita'  Sanitarie  Locali  per
l'esercizio   successivo   in  base  all'andamento  verificatosi  nel
precedente esercizio, alle previsioni relative  a  quello  in  corso,
alle  previsioni  contenute  nei  bilanci approvati, al controlli sui
risultati rilevabili dai sistemi di controllo di gestione;
   b)  stimare  le  risorse  che  si   renderanno   disponibili   per
l'esercizio  successivo  derivanti dalla quota spettante alla Regione
del Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 12,  comma  3,  del
D.Lgs. 502, tenendo conto degli accertamenti relativamente alle quote
di  cui all'articolo 11 del D.Lgs. 502, dei saldi delle compensazioni
interregionali, delle quote di partecipazione  alla  spesa  a  carico
direttamente   del  cittadini,  dell'autofinanziamento  delle  Unita'
Sanitarie Locali e della evoluzione prevista;
   c)  individuare  le  possibili  manovre   capaci   di   assicurare
l'equilibrio tra fabbisogno e risorse disponibili;
   d) valutare gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
  4.  Entro  la  data  di cui al precedente comma la Giunta regionale
predispone le direttive per la formazione dei bilanci  annuali  delle
Unita'   Sanitarie   Locali   a  cui  le  stesse  sono  obbligate  ad
uniformarsi,  oltre  al  progetto  di  allocazione   delle   risorse.
L'assegnazione  delle  risorse per l'esercizio successivo e' comunque
disposta entro il 31 agosto di ogni anno.