Art. 14. La programmazione sanitaria regionale e la determinazione del fabbisogno 1. La determinazione programmatica del fabbisogno di risorse, sia in conto corrente che in conto capitale, per il Servizio Sanitario Regionale (SSR) avviene in sede di Piano Sanitario Regionale (PSR) per gli anni relativi al periodo di riferimento. Tale fabbisogno e' definito in funzione dei livelli assistenziali che si intende raggiungere in ambito sanitario, cosi' come indicato dal Piano Sanitario Regionale, ed in funzione delle disponibilita' finanziarie della Regione. 2. La determinazione del fabbisogno di risorse per le singole U.S.L. ed i criteri di allocazione delle risorse stesse sono definiti nell'ambito del Piano Sanitario Regionale in relazione agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale ed alle risorse disponibili, tenendo comunque conto del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare, oltre che della mobilita' interregionale ed infraregionale. Il fabbisogno di risorse viene rideterminato ogni anno secondo le modalita' di cui al comma 3. 3. Ogni anno, entro il 30 maggio, la Giunta regionale provvede a: a) determinare il fabbisogno delle Unita' Sanitarie Locali per l'esercizio successivo in base all'andamento verificatosi nel precedente esercizio, alle previsioni relative a quello in corso, alle previsioni contenute nei bilanci approvati, al controlli sui risultati rilevabili dai sistemi di controllo di gestione; b) stimare le risorse che si renderanno disponibili per l'esercizio successivo derivanti dalla quota spettante alla Regione del Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 502, tenendo conto degli accertamenti relativamente alle quote di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 502, dei saldi delle compensazioni interregionali, delle quote di partecipazione alla spesa a carico direttamente del cittadini, dell'autofinanziamento delle Unita' Sanitarie Locali e della evoluzione prevista; c) individuare le possibili manovre capaci di assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse disponibili; d) valutare gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 4. Entro la data di cui al precedente comma la Giunta regionale predispone le direttive per la formazione dei bilanci annuali delle Unita' Sanitarie Locali a cui le stesse sono obbligate ad uniformarsi, oltre al progetto di allocazione delle risorse. L'assegnazione delle risorse per l'esercizio successivo e' comunque disposta entro il 31 agosto di ogni anno.